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“Non è un diritto nascere sani”. Niente risarcimento a bimbo malato

“Non è un diritto nascere sani”. Niente risarcimento a bimbo malato
cassazione
“La legge non riconosce il diritto alla non vita”. Per questo motivo la Cassazione ha deciso di non risarcire la famiglia di un bimbo nato con una Sindrome di Down non diagnosticata durante la gravidanza

Nessun risarcimento per il bimbo nato con la sindrome di Down perché, nonostante gli accertamenti, l’anomalia cromosomica non era stata diagnosticata durante la gravidanza. Lo ha stabilito la Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui non esiste il “diritto a non nascere se non sano” e questo “mette in scacco il concetto stesso di danno” per il nato malato.

I giudici sono stati chiamati in causa dalla richiesta di risarcimento danni, a nome proprio e della figlia, di una coppia che ha citato l’Asl di Lucca e i primari dei reparti di ginecologia e del laboratorio di analisi. Nonostante un’indagine prenatale, infatti, i medici non avevano riscontrato che la bambina fosse affetta dalla sindrome di Down. Se correttamente informata la madre non avrebbe portato a termine la gravidanza e per questo ha chiesto il risarcimento.

Le Sezioni Unite lo hanno respinto per quanto riguarda la bambina, mentre hanno disposto un nuovo approfondimento per il danno psicologico subito invece dalla madre. Secondo la Cassazione non esiste il diritto al risarcimento del danno per il bambino nato malato “tanto più che di esso si farebbero interpreti unilaterali i genitori nell’attribuire alla volontà del nascituro il rifiuto di una vita segnata dalla malattia; come tale, indegna di essere vissuta (quasi un corollario estremo del cosiddetto diritto alla felicità)”.

Per la Cassazione, non c’è un diritto a non nascere, così come “non sarebbe configurabile un diritto al suicidio tutelabile contro chi cerchi di impedirlo”: nessuna responsabilità avrebbe il soccorritore “che produca lesioni cagionate ad una persona nel salvarla dal pericolo di morte”. L’ordinamento, aggiungono le Sezioni unite, “non riconosce il diritto alla non vita: cosa diversa dal cosiddetto diritto di staccare la spina, che comunque presupporrebbe una manifestazione di volontà ex ante, attraverso il testamento biologico”. L’accostamento tra le due situazioni “è fallace”.