I recenti eventi di cronaca, dal naufragio della Costa Concordia del 13 gennaio 2012 al recentissimo incendio scoppiato a bordo del Traghetto Norman Atlantic al largo delle coste albanesi, ci impongono una disamina della responsabilità del vettore marittimo nel trasporto di persone e la tutela che l’ordinamento appresta in favore dei passeggeri. L’ordinamento italiano prevede agli articoli 408 e 409 del Codice della Navigazione una compiuta disciplina della responsabilità del vettore per mancata esecuzione e per ritardo da una parte e i danni alle persone dall’altra.
Il legislatore nazionale ha voluto cristallizzare il secondo aspetto, cioè l’obbligo di protezione, riconducendolo all’ambito contrattuale. Ai sensi dell’art. 1218 c.c., in materia di responsabilità contrattuale, pertanto il vettore potrà liberarsi da questa responsabilità se dimostra che i danni ai passeggeri sono stati causati da “causa a lui non imputabile”. L’arco temporale nel quale il vettore ha responsabilità, coincide con “l’inizio dell’imbarco sino al compimento dello sbarco”. Un altro aspetto di indubbio rilievo consiste poi nella previsione normativa che prevede il riconoscimento del danno non solo fisico, ma anche psicologico.
Pertanto, tutte le volte in cui in occasione di un trasporto marittimo si dovesse verificare un danno alle persone, si potrà invocare la responsabilità contrattuale con presunzione a carico del vettore. Incombe sul passeggero l’onere di dimostrare l’esistenza del rapporto di trasporto il quale deve da una parte dimostrare di essere in possesso di un valido titolo di viaggio, cioè “il biglietto” e dall’altro che il danno si è verificato in occasione del trasporto medesimo.
In tal senso, assume rilievo a livello europeo il Protocollo del 2002 alla “Convenzione di Atene relativa al trasporto via mare dei passeggeri e dei loro bagagli”, cui ha recentemente aderito l’Unione Europea e che è già stato recepito dal regolamento CE n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Il protocollo in parola, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente, prevede che l’armatore abbia una responsabilità oggettiva per tutte le lesioni e i decessi, fino ad un ammontare di € 430 mila per passeggero, a meno che non dimostri che l’incidente è avvenuto per un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e irresistibile o che esso è stato interamente causato da un atto o un’omissione intenzionale di un terzo.
Alla luce di tutte queste premesse, il naufragio della Costa Concordia è divenuto una grande partita sui maxi risarcimenti.
Per quanto riguarda il risarcimento dei danni patiti, i vari passeggeri hanno intrapreso diverse strade. Una folta schiera, infatti ha accettato l’offerta di Costa in forza della quale è stato previsto un rimborso forfettario di circa 11 mila euro a persona, a titolo di indennizzo per tutti i danni patrimoniali e non subiti. Contrariamente, altri passeggeri, confidando nella generosità delle corti americane in tema di risarcimento, hanno incardinato la causa per il risarcimento del danno a Miami, sede della controllante Carnival Cruise.
Invero i giudici americani aditi hanno prontamente eccepito un difetto di giurisdizione sulla base della giurisprudenza statunitense. Un numero considerevole di passeggeri francesi ha dato invece vita ad un’associazione avente carattere nazionale che si è fatta promotrice di una trattativa diretta con la Costa al fine di ottenere risarcimenti più importanti. Molti passeggeri, di nazionalità polacca, spagnola, inglese ed austriaca, hanno invece promosso class action civili ed azioni collettive sulla scorta delle legislazioni nazionali in materia.
Sulla scorta della disciplina normativa vigente, i tempi e gli importi, per una definizione di tutte le posizioni risarcitorie avanzate avverso la Costa Spa, appaiono ad oggi, ancora di difficile previsione.
Avv. Cristiano Cominotto
www.assistenzalegalepremium.it
Avv. Raffaele Moretti

