Il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da una donna affetta da Sla nel Napoletano, già riconosciuta in possesso dei requisiti per accedere al suicidio medicalmente assistito. Per consentire alla paziente di portare avanti la procedura, l’ordinanza dispone che l’Asl Toscana Nord Ovest metta a disposizione dell’Asl Napoli 3 Sud un dispositivo per l’autosomministrazione già utilizzato in un precedente caso in Toscana. La donna, indicata con il nome di Irene per tutelarne la privacy, aveva confermato personalmente al giudice la propria volontà durante l’udienza, collegandosi da remoto e comunicando attraverso un puntatore oculare.
Il dispositivo dovrà essere consegnato entro sette giorni lavorativi a partire dal 29 agosto. Nel frattempo, l’Asl Napoli 3 Sud dovrà predisporre tutte le procedure necessarie per riceverlo e trasportarlo, verificarne il funzionamento e individuare il personale sanitario e tecnico necessario. Entro i tre giorni lavorativi successivi alla prova dovrà inoltre essere consegnata alla paziente una relazione con l’indicazione del farmaco, del protocollo e del piano operativo. I costi saranno sostenuti dall’azienda sanitaria.
L’ostacolo tecnico
La vicenda si era complicata nella fase finale per una questione tecnologica. Le condizioni della paziente richiedono infatti un sistema che le permetta di azionare autonomamente la pompa infusionale attraverso il movimento degli occhi. L’Asl Napoli 3 Sud spiega di aver effettuato due consultazioni preliminari di mercato per individuare un dispositivo adatto, entrambe senza esito. L’azienda aveva quindi chiesto la collaborazione del Cnr, che aveva già sviluppato una tecnologia analoga nell’ambito di un procedimento seguito dal Tribunale di Firenze. Non essendo però disponibile una soluzione commerciale, l’Asl ha chiesto direttamente alla Toscana Nord Ovest di poter utilizzare temporaneamente il dispositivo già realizzato. L’azienda sanitaria toscana ha dato la propria disponibilità, subordinandola ad alcuni adempimenti amministrativi e alle verifiche tecniche necessarie prima del trasferimento.
L’Asl: “Nessun ritardo imputabile a noi”
L’Asl Napoli 3 Sud precisa che nella procedura “non vi è stato alcun ritardo a essa imputabile” e rivendica di aver completato tempestivamente gli adempimenti di propria competenza. La commissione tecnica multiprofessionale aveva effettuato la valutazione direttamente a domicilio, verificando le condizioni cliniche della donna, la sua capacità di autodeterminazione e la volontà espressa attraverso il comunicatore oculare. La relazione era stata poi sottoposta al Comitato Etico Territoriale Campania 2, che aveva espresso all’unanimità parere favorevole.
Secondo l’Asl, l’ordinanza del Tribunale serve quindi a “coordinare e scandire le operazioni ancora necessarie” e non rappresenta una condanna per ritardi dell’azienda. Il giudice ha infatti respinto la richiesta della paziente di applicare una penalità di 500 euro per ogni giorno di ritardo, richiamando il “comportamento collaborativo delle amministrazioni coinvolte. L’Asl Napoli 3 Sud ha annunciato che darà immediata esecuzione all’ordinanza, occupandosi nel frattempo di trasporto, assicurazione, custodia, installazione e verifica del dispositivo.

