
Un “contenuto probatorio, documentale e dichiarativo” che e’ “complessivamente insufficiente a sostenere l’accusa in giudizio” sull’”assunto centrale di tutti gli addebiti contestati”, ossia la “interposizione fittizia di varie societa’ negli acquisti dei diritti di sfruttamento dei prodotti televisivi e cinematografici”. Cosi’ la terza sezione penale della Cassazione spiega perche’, il 6 marzo scorso, ha deciso di confermare la sentenza, emessa dal gup di Roma, di proscioglimento “perche’ il fatto non sussiste” nei confronti di Silvio Berlusconi nel procedimento Mediatrade.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Roma e confermato il proscioglimento non solo del leader del Pdl, ma anche del figlio Pier Silvio, del dirigente Mediaset Pasquale Cannatelli, dell’ex ad di Rti Andrea Goretti e per i manager Rti Gabriella Ballabio e Guido Barbieri. Il gup della Capitale aveva motivato la sua sentenza di proscioglimento evidenziando che il materiale probatorio fosse “ambivalente e contraddittorio, insuscettibile di ulteriore sviluppo in sede dibattimentale sia per l’ormai imminente prescrizione sia, soprattutto – si legge nella sentenza depositata dai giudici di piazza Cavour – per il fatto che, nell’ambito del parallelo ‘processo diritti Mediaset’, ormai giunto alla conclusione presso il tribunale di Milano e i cui verbali di prova nonche’ tutta la documentazione ivi prodotta sono stati acquisiti nel presente, con piena utilizzabilita’ dei medesimi, sono state ‘compulsate tutte le possibili fonti di prova’ con conseguente prognosi negativa circa l’utilita’ del dibattimento”.
Anche su tale punto, la Cassazione sottolinea che non puo’ “rappresentare censura logica della motivazione della sentenza impugnata” il riferimento alla “pretesa diversita’ temporale dei fatti contestati nel presente processo rispetto a quelli dei processi paralleli, pendenti, all’epoca a Milano”: la “doglianza dell’intervenuta acquisizione solo di alcuni dei verbali del dibattimento del ‘processo diritti’, si risolve in una mera, non consentita, confutazione della contraria affermazione svolta” nella sentenza del gup.
