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Primo caso nel pubblico. Anac difende Whistleblower. Multa, 5000 € a dirigente

Primo caso Italiano di sanzione dell’Anac per tutelare chi denuncia illeciti dentro un ente pubblico. La legge arranca ma…

Primo caso nel pubblico. Anac difende Whistleblower. Multa, 5000 € a dirigente
cittadini contro la pubblica amministrazione

L’Autorità nazionale anticorruzione ha inflitto la prima multa ad un dirigente pubblico da quando è entrata in vigore, nell’inverno del 2017, la nuova legge in difesa dei whistleblower. Il whistleblower è quel soggetto che denuncia pubblicamente o riferisce per vie formali interne di attività illecite o fraudolente dentro un ente pubblico o una società privata. Non è anonimo, si identifica e per questo va tutelato.

La vicenda che raccontiamo si è sviluppata in un ente campano ed è nata da un forte alterco tra due dipendenti, di cui uno al vertice del Ufficio dei procedimenti disciplinari. Il dirigente, whistleblower, aveva denunciato i componenti dell’ufficio procedimenti disciplinari, di cui faceva parte, per abuso d’ufficio e omissione di atti d’ufficio. Oltre a effettuare la segnalazione l’uomo si era anche recato più volte dai carabinieri per effettuare una denuncia. Ma dopo la segnalazione l’uomo aveva subito la sospensione dal servizio, prima per 10 giorni e poi per altri 12, e contemporaneamente era stato anche sospeso dalla retribuzione. Il tutto vidimato dall’amministrazione pubblica. In sostanza, e sembra sia questa l’accusa nei confronti del whistleblower, l’uomo era accusato di aver rilasciato un’intervista ad una tv e ad un giornale on line.

Dopo un complesso accertamento l’Anac ha ritenuto ritorsive e anche pretestuose le motivazioni addotte nei confronti del dirigente, infliggendo al firmatario del provvedimento una sanzione pecuniaria di 5.000 euro. Si tratta del primo caso italiano. Le sanzioni possono arrivare fino a 30mila euro e non colpiscono l’amministrazione pubblica ma esclusivamente il firmatario dell’atto o responsabile effettivo della condotta ritorsiva.

“La superficialità dei ragionamenti giuridici condotti dall’UPD nell’adozione dei due provvedimenti disciplinari”, scrive l’Anac, “la grossolanità degli errori commessi nell’interpretazione del codice di comportamento nonché nell’inquadramento della figura del whistleblower deve essere valutata come un elemento idoneo a ritenere provato in via indiziaria il dolo ritorsivo.” E l’Autorità nazionale anticorruzione aggiunge che “tale grossolanità, infatti, diviene la spia sintomatica della natura pretestuosa delle motivazioni poste abase delle sanzioni disciplinari, le quali, quindi, oltre che infondate giuridicamente, possono dirsi animate da un intento ritorsivo. Il suddetto intento, inoltre, risulta provato in via indiziaria, non solo in virtù della pretestuosità delle motivazioni fondanti le sanzioni, ma anche alla luce di altri elementi fattuali che, letti congiuntamente a queste, consentono di affermare che la ragione ultima che ha condotto all’adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalante sia stata la volontà di ‘punirlo’ per aver segnalato”.

Vi sarebbe stato un evidente “situazione di conflitto di interessi creatasi tra il segnalante e i membri dell’UPD, i quali, nonostante fossero a conoscenza del fatto di essere stati denunciati dal segnalante prima delle contestazione disciplinari, non si sono astenuti”, e lo hanno “sottoposto a procedimentodisciplinare”

Siamo ancora molto indietro se guardiamo all’efficacia dello strumento ma secondo il sito StudioCataldi.it dall’inizio del 2019 sarebbero arrivate all’Anac da parte di whistleblower 706 “segnalazioni di illeciti”. Dopo le verifiche del caso 41 di queste sono state trasmesse alla Procura della Repubblica e 35 alla Corte dei Conti, per valutare la sussistenza di profili penali ed erariali. Ad oggi, l’Anac ha avviato 17 procedimenti sanzionatori, di cui 10 sono attualmente in corso.

L’Anac definisce anche come effettuare “il pagamento della sanzione pecuniaria” del caso specifico che “dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento; in caso contrario si procederà all’iscrizione a ruolo dellesomme dovute”. Ed indica anche che “una copia del bonifico con cui viene effettuato il pagamento deve essere anticipata all’Autorità”, anche se il soggetto che ha ricevuto la multa potrà opporsi. Infatti “avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -Roma nel termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 119, comma 1, lettera b) del d.lgs. 104/2010”.