Franco Tato’ e Paolo Scaroni sono stati condannati in primo grado nell’ambito del processo sulla centrale Enel di Porto Tolle: la vicenda risale al periodo anteriore al 2005, quando i due manager erano amministratori delegati di Enel. Scaroni e Tato’ erano gia’ stati sottoposti a processo con una sentenza passata poi in giudicato. Nel nuovo processo aperto nel 2012 contro i vecchi direttori della centrale, ai due manager sono stati ora inflitti 3 anni di reclusione e 5 di interdizione dai pubblici uffici. Sono state cosi’ ridotte le richieste del pm Emanuela Fasolato, che aveva chiesto rispettivamente 7 anni e 5 anni e 3 mesi, piu’ l’interdzione perpetua per entrambi.
In ogni caso, la sentenza prevede un reato che non rientra in quelli che sono i criteri di ineleggibilita’ o decadenza dei manager in carica. Nell’allegato alla direttiva del Tesoro del 24 giugno 2013, “Direttiva in ordine all’adozione di criteri e modalita’ per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendale delle societa’ controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze”, vengono infatti individuati tali criteri. I “delitti” previsti riguardano “norme che disciplinano l’attivita’ bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; dal titolo Xl del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ossia in tema di false comunicazioni sociali, ndr); norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero in materia tributaria”. Sempre in merito alla direttiva, nella relazione del cda sulle materie all’ordine del giorno della prossima assemblea degli azionisti di Eni prevista per l’8 maggio, si legge che “il Consiglio di Amministrazione condivide l’opportunita’ di prevedere rigorosi requisiti di onorabilita’ per gli amministratori, al fine di tutelare al massimo grado la reputazione della Societa’, bene primario irrinunciabile, ma, senza voler entrare nel merito della legittimita’ o meno della clausola, invita gli Azionisti a valutare se gli effetti della clausola, che si producono anche a seguito del mero rinvio a giudizio, e dunque in assenza di un qualsivoglia accertamento di una eventuale responsabilita’ penale, corrispondano effettivamente al loro interesse; gli azionisti dovrebbero cioe’ valutare se, in assenza di ogni pregiudizio per la reputazione della Societa’, sia impedito loro di nominare o di consentire la permanenza nella carica delle persone ritenute piu’ idonee a gestire la Societa’ o comunque siano messe in pericolo la stabilita’ della gestione e le certezze che il mercato richiede”.
“Sono completamente estraneo alla vicenda e far immediatamente ricorso. Sono stupefatto da questa decisione, come dimostrato dalle difese la centrale Enel di Porto Tolle ha sempre rispettato gli standard in vigore, anche all?epoca dei fatti contestati.” Questo il commento dell’ad di Eni Paolo Scaroni alla sentenza depositata oggi su Porto Tolle.

