Dal 9 agosto è in vigore il “Codice Rosso”, il testo della legge che impone all’autorità giudiziaria di sentire entro tre giorni chi ha subito violenza in ambito domestico o simili. Ma la situazione sembra essersi capovolta. Le Procure sono invase dalle denunce. Solo a Milano vi sarebbero almeno 30 allarmi al giorno (900 fascicoli al mese) con l’effetto per i magistrati di un allarme continuo. Così tutto diventa urgente, non riuscendo a distinguere ciò che lo è davvero da ciò che non lo è.
Di recente il capo della Procura di Milano Francesco Greco ha dichiarato: “Nessuno vuole contestare il Codice Rosso, dico che sta diventando un problema a livello pratico, il problema è come gestirlo”.
A latere di queste parole, diffuse ormai in tante Procure italiane, la morte il 31 agosto alla periferia di Milano di una donna, Adriana Signorelli, uccisa dal marito ma che la donna aveva denunciato per aggressione ripetuta proprio attivando qualche giorno prima il “Codice Rosso”. La denuncia della donna, recatasi alla Polizia giudiziaria, non era finita nel calderone degli interventi da tamponare ma era stata risolta con la promessa della donna, poi non mantenuta, che sarebbe andata a vivere dalla figlia per qualche giorno. Ma nella tarda serata di sabato 31 agosto il 65enne marito probabilmente al culmine di una lite, ha aggredito la donna/moglie in cucina, colpendola con almeno 5 coltellate
La donna forse non aveva compreso il pericolo concreto che stava correndo. L’uomo si era già in precedenza manifestato con atti di violenza gravi.
Se il “Codice Rosso” in sé rappresenta un passaggio importante nel contrastare la violenza domestica e di genere, che nella maggior parte dei casi coinvolgere donne e minori, sta rischiando nell’applicazione di diventare un boomerang.
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La legge obbliga la polizia giudiziaria di comunicare al magistrato di turno le notizie di reato per maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate avvenute in famiglia o tra conviventi. Così il pm delegato può sentire personalmente la persona offesa o delegare l’audizione alla polizia giudiziaria. Non è consentito archiviare automaticamente i fascicoli privi di notizia di reato ed è sempre necessario sentire il denunciate. Situazione intricata visto che richiederebbe ben altra mole di personale dedicato. Ma con la situazione attuale il rischio è che invece di snellirle le procedure si ingolfano in tutte le Procure, come è emerso anche in quella di Torino dove sono dieci i magistrati, a occuparsi di questi reati. Stessa situazione alla Procura di Roma dove di denunce al giorno ne arrivano tra le 20 e le 25 (quasi 700 fascicoli la mese)
Servirebbe uno strumento nuovo per limitare la gravità dei reati e trovare mezzi adeguati alla tipologia di interventi, vista l’aggravarsi delle violenze. E un giusto compromesso tra la giusta esigenza di giustizia delle vittime e il funzionamento degli uffici giudiziari. Creando, con l’appoggio del ministero delle task force dedicate con nuovi organici e applicando poi in modo più drastico l’articolo 282-ter, che permette al giudice di prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, cioè di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. In questo modo si può limitare il problema alla sorgente, prima che questo possa degenerare: cioè il contatto tra chi è accusato di una violenza e chi l’ha subita.
Chi non rispetta le prescrizioni imposte dal giudice rischia la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre quando sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa.
Intanto le Procure italiane hanno già predisposto circolari per cercare di indirizzare le scelte dei Pm verso i casi più gravi, anche se la procedura non è affatto organica e cambia da provincia a provincia con l’effetto di una difformità, a seconda del luogo, di applicazione della legge.
