La vicenda che farà giurisprudenza è decisamente singolare: un uomo era stato condannato per aver disturbato il riposo del vicino di casa (quello del piano di sotto per intenderci), che si lamentava per il rumore proveniente dall’abitazione dell’imputato. La causa? L’uso del tapis roulant per fare jogging casalingo.
La Corte di Cassazione però è andata in contropiede e ha affermato il principio secondo cui, poiché l’art. 659 c.p. è un reato di pericolo presunto, pur non essendo necessaria la prova dell’effettivo disturbo di più persone, occorre la sussistenza della idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone.

