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Anche gli studi professionali beneficiari dell’incentivo “giovani genitori”

Il Ministero del Lavoro risponde all’istanza del Consiglio Nazionale con interpello n.16/16.
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Il Ministero del Lavoro con interpello n.16/2016 ha fornito risposta all’istanza avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine in cui si chiedeva un parere sulla concessione dell’incentivo “giovani genitori”, previsto dall’art. 2, comma 1, del Decreto ministeriale 19 novembre 2010, anche in favore degli studi professionali. 

L’incentivo, si ricorda nell’interpello, è riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative che assumano giovani genitori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time, del valore massimo di 5.000 euro per ogni assunzione e fino al limite di cinque per singola impresa o società cooperativa. 

Con la locuzione “imprese private” il Ministero estende lo stretto perimetro che la qualifica di imprenditore riveste nel nostro ordinamento. Di conseguenza, il datore di lavoro/imprenditore beneficiario dell’incentivo “giovani genitori” deve essere inteso in senso ampio, ovvero come “qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato”, a prescindere dalla forma giuridica assunta, ricomprendendo conseguentemente anche gli studi professionali (cfr. sent. Corte di Giustizia del 16 ottobre 2003 – causa C/32/02; Direttiva Ue 98/59/CE; risposte ad interpello ML nn. 10 e 33/2011).