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Cassazione: Jobs Act irretroattivo

Indennità a forfait del collegato lavoro per contratti stipulati prima del 25 giugno 2015.
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Il Jobs Act è irretroattivo per i contratti a termine stipulati prima dell’entrata in vigore della riforma e convertiti in contratti a tempo indeterminato.

Secondo la sentenza del 20 ottobre 2015 della Cassazione, in questi casi si deve utilizzare l’indennità a forfait del collegato lavoro, nonostante il decreto legislativo n.81/2015 abbia abolito i commi 5 e 6 dell’articolo 32 della legge 183/2010.

L’indennità del collegato lavoro sarebbe, infatti, più favorevole al lavoratore rispetto a quella applicata dal Jobs Act. Per questo, in assenza di norme transitorie, il nuovo metodo di calcolo dell’indinnizzo si applica solo per i contratti stipulati dopo il 25 giugno 2015, data in cui è entrato in vigore il decreto attuativo della legge 183/2014.