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Fisco, arriva la compensazione per le imprese in credito con la Pa

Varato il provvedimento chiesto da tempo dalle pmi, quello che permette di usare i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione per chiudere i conti con il fisco. Ecco come funzionerà

I contribuenti potranno utilizzare in compensazione i crediti certificati e vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni. L’Agenzia delle Entrate ha infatti istituito il nuovo codice tributo per la compensazione tramite il modello F24.

La compensazione puo’ essere richiesta solo per i debiti derivanti da istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso (accertamento con adesione, adesione al processo verbale di constatazione, adesione agli inviti dell’Ufficio, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione).

Il codice tributo da utilizzare e’: ò ”PPAA” – Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario-articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 Il nuovo codice tributo va riportato nella sezione ”Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ”importi a credito compensati”.

Nel campo ”numero certificazione credito” va indicato il numero della certificazione attribuito dalla piattaforma elettronica gestita dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Il campo ”anno di riferimento”, invece, non deve essere compilato. La compensazione puo’ essere richiesta solo per i debiti derivanti da istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso (accertamento con adesione, adesione al processo verbale di constatazione, adesione agli inviti dell’Ufficio, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione), elencati nella tabella allegata al Dm del 14 gennaio 2014, che riporta anche i relativi codici tributo.