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Ex Ilva, corsa contro il 28 ottobre: 14 motivi per evitare lo stop dell’area a caldo

La società proprietaria degli impianti contesta il decreto di Milano e prepara l’istanza per sospenderne gli effetti

Ex Ilva, corsa contro il 28 ottobre: 14 motivi per evitare lo stop dell’area a caldo

Ilva in amministrazione straordinaria porta in Cassazione il decreto che impone la fermata dell’area a caldo di Taranto entro il 28 ottobre. I motivi di ricorso sono 14 e la società prepara anche una richiesta alla Corte d’Appello di Milano per sospendere gli effetti del provvedimento.

Ilva in as contesta competenze e Aia 2025 e prepara l’istanza per sospendere il decreto

Ilva in amministrazione straordinaria, proprietaria degli impianti siderurgici dell’ex Ilva di Taranto, ha presentato ricorso in Cassazione contro il decreto n. 425/2026 della Corte d’Appello di Milano, emesso il 9 luglio. Il provvedimento impone di completare entro 90 giorni la fermata dell’area a caldo, ritenuta inquinante per la presenza di polveri sottili e amianto. Il termine scade il 28 ottobre.

Il ricorso chiede la “cassazione del decreto n. 425/2026 emesso in data 9 luglio 2026 dalla Corte d’Appello di Milano”. Sono 14 i motivi presentati alla Suprema Corte.

Il procedimento vede dall’altra parte il gruppo di cittadini tarantini che aveva chiesto al Tribunale di Milano lo stop dell’ex Ilva. Il giudizio è arrivato anche davanti alla Corte di Giustizia Europea, che si è pronunciata nel giugno 2024, e successivamente alla Corte d’Appello di Milano. Nel ricorso figurano inoltre Regione Puglia, Gruppo di intervento giuridico e Codacons, oltre ad Acciaierie d’Italia spa e Acciaierie d’Italia holding, entrambe in amministrazione straordinaria, alla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano e alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione.

Nei primi due motivi Ilva in as contesta direttamente l’ambito di intervento dei giudici milanesi. Il decreto viene censurato “per aver la Corte d’Appello delibato una domanda e conosciuto di una controversia riservate alla giurisdizione del Giudice Amministrativo”, mentre “con il secondo motivo si censura il decreto per aver la Corte d’Appello emesso statuizioni rientranti nelle attribuzioni e nella competenza della Pubblica Amministrazione. Segnatamente, anziche’ rimettere all’Amministrazione competente ogni determinazione in ordine al perimetro dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata nel 2025 e all’individuazione delle prescrizioni e/o raccomandazioni necessarie a minimizzare l’impatto ambientale, la Corte d’Appello – si sostiene – si e’ sostituita alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di riesame dell’Aia 2025 e ha preteso di stabilire direttamente il contenuto che l’autorizzazione dovra’ recare”.

La società contesta anche la decisione “avendo la Corte d’Appello disposto la disapplicazione dell’Aia 2025 in assenza dei relativi presupposti” e “avendo la Corte d’Appello disposto la disapplicazione del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 278/2023 e dell’antecedente parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in assenza dei relativi presupposti”.

Alla Cassazione si affiancherà una seconda iniziativa davanti alla stessa Corte d’Appello. Ilva in as “si riserva di presentare, in sostanziale contestualita’ con il presente ricorso, istanza per la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato”.

Gli avvocati della società difendono inoltre il meccanismo di aggiornamento delle prescrizioni ambientali previsto dall’autorizzazione. “Il rapporto tra prescrizioni istruttorie e successivo aggiornamento non costituisce una proroga delle misure ambientali, bensi’ il meccanismo attraverso il quale il legislatore assicura che l’autorizzazione segua l’evoluzione delle conoscenze tecniche, delle prestazioni dell’impianto e delle migliori tecniche disponibili. Sotto questo profilo, la decisione impugnata (nell’ipotesi in cui si ritenga che essa abbia confermato sul punto quella del Tribunale) finisce per attribuire all’AIA una natura opposta a quella ricavabile dall’art. 29-sexies e dalla giurisprudenza costituzionale: non titolo suscettibile di progressivo adeguamento sulla base dei dati e degli studi acquisiti nel corso del suo esercizio, ma provvedimento che dovrebbe fissare sin dall’origine e in via definitiva ogni futuro intervento, anche quando la necessita’, la fattibilita’ o le modalita’ tecniche di quest’ultimo debbano essere ancora accertate”.

Ilva sostiene inoltre che non “puo’ sostenersi che la disciplina degli studi di fattibilita’ determini un indebito sacrificio delle esigenze di protezione ambientale nelle more del loro svolgimento. Infatti, come Ilva aveva dedotto nel reclamo, le prescrizioni oggetto di disapplicazione non costituiscono condizioni ancora mancanti per rendere conforme l’esercizio dello stabilimento ai parametri normativi e alle BAT applicabili. In altri termini, il quadro autorizzativo dell’Aia 2025 – si afferma nel ricorso – e’ gia’ immediatamente efficace e impone al gestore il rispetto delle prescrizioni e dei valori limite in esso stabiliti, mentre, gli studi e gli ulteriori approfondimenti intervengono su tale quadro allo scopo di valutarne un possibile ulteriore miglioramento”.

Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, che gestisce gli impianti mentre Ilva in as ne è proprietaria, potrebbe depositare entro la fine di agosto un proprio ricorso in Cassazione, accompagnato da un’istanza di sospensione alla Corte d’Appello di Milano. I legali sono già al lavoro. AdI potrebbe anche affiancarsi agli atti presentati da Ilva in as, come già avvenuto in precedenti procedimenti giudiziari.

Nel frattempo sono iniziate le primissime manovre preparatorie alla fermata dell’area a caldo, che dovrà essere completata entro il 28 ottobre se il decreto resterà esecutivo.

Di segno opposto la posizione dell’avvocato Maurizio Rizzo Striano, che ha difeso i ricorrenti di Taranto davanti al Tribunale di Milano, alla Corte di Giustizia Europea e alla Corte d’Appello. Secondo il legale, l’impugnazione alla Suprema Corte “che non ha alcuna speranza di un suo accoglimento. Il ricorso in Cassazione – prosegue il legale – non sospende l’esecutivita’ del decreto della Corte di Appello e la decisione della Corte Suprema arrivera’ ben oltre la scadenza del termine del 28 ottobre, data entro la quale dovranno fermare gli impianti. Il motivo per cui lo hanno presentato – dice Rizzo Striano – e’ quello di chiedere alla Corte di Appello di Milano una sospensione dell’esecutivita’ del proprio decreto, in attesa della pronuncia da parte della Cassazione. Ma cosi’ facendo , ammesso e non concesso che ottengano questa sospensione, aggraveranno ancora di piu’ la situazione sia dei lavoratori, sia finanziaria, sia per il futuro che attende Taranto. Un ‘tirar a campare’, magari cercando di rinviare il tutto a dopo le elezioni politiche, che provochera’ danni per tutti, ad iniziare di quelli inflitti alla salute. Io sono convinto che l’epoca delle cause sia finita. La parola passa ai cittadini ed ai lavoratori”.

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