Domanda retorica, ma non troppo, visto che con la legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) e successive modificazioni e provvedimenti attuativi è stato introdotto anche nell’ordinamento italiano uno degli strumenti più aggressivi ed efficaci di stimolo allo sviluppo economico del panorama internazionale: il “patent box”.
Su questo argomento intervistiamo il Dott. Giuliano Necchi, di Necchi, Sorci & Associati, e gli chiediamo se ci può riassumere in poche parole in che cosa consiste il “patent box”:
“Si tratta di un’agevolazione fiscale riservata alle imprese che investono in innovazione e che sviluppano al proprio interno elementi di proprietà intellettuale quali:
– software
– brevetti industriali
– marchi d’impresa (ma solamente sino al 30 giugno 2016)
– disegni e modelli, giuridicamente tutelabili
– know-how, giuridicamente tutelabile.
L’agevolazione si declina – in estrema sintesi – come una parziale detassazione (30% per il 2015, 40% per il 2016 e 50% per il 2017 ed esercizi seguenti) ai fini Irpef/Ires e Irap del “contributo economico” generato dalla proprietà intellettuale all’interno dell’azienda”.
Ma non è che si finisce semplicemente a rimandare il pagamento delle tasse?
“La detassazione è permanente, cioè non dà luogo al semplice differimento del carico fiscale, ma a un vero e proprio suo alleggerimento, che si riflette direttamente (e per valori potenzialmente anche importanti) sulle imposte correnti dell’esercizio, generando quindi un impatto benefico sia sul conto economico, sia sul cash flow per imposte”.
Occorre impegnare cifre importanti in ricerca e sviluppo per ottenere queste facilitazioni?
“Diversamente dalle agevolazioni fiscali commisurate alla quantità di spesa (i noti crediti di imposta per ricerca e sviluppo), questa nuova forma di agevolazione si determina come funzione diretta del reddito generato dall’IP. Della serie “più guadagno (per merito dell’IP) e più risparmio in tasse”, in opposizione al superato concetto del “più spendo (in ricerca e sviluppo) e più risparmio in tasse”.
Non occorre quindi investire cifre importanti in ricerca e sviluppo (investimenti che comunque sono richiesti, per poter fruire dell’agevolazione, in forza del cosiddetto “nexus approach” che ispira la norma e che prevede che le spese sostenute siano una proxy dell’esistenza di un’attività sostanziale svolta nel Paese che concede l’agevolazione), quanto piuttosto occorre massimizzare i profitti generati dalla proprietà intellettuale creata con l’attività di ricerca e sviluppo.
Un’ottica piuttosto rivoluzionaria per i tradizionali canoni del fisco italiano, ma non per regimi fiscali (quali, ad esempio, il Lussemburgo e l’Olanda) già noti per una politica fiscale piuttosto aggressiva in materia di proprietà intellettuale.”
L’Agenzia delle entrate è chiamata quindi a confrontarsi a distanza con autorità di Stati già abituati alla competizione fiscale, in un’arena che è quella della quantificazione del reddito generato dalla proprietà intellettuale. Questo è facilmente determinabile per società che hanno al proprio interno solamente l’IP (marchio, brevetto, know-how o software che sia) e che lo concedono in uso all’esterno contro un corrispettivo di royalty. Diversamente, nel caso di IP utilizzati all’interno nell’ambito di un più ampio processo produttivo (ad esempio, l’industria che per costruire i propri prodotti usa brevetti e know-how sviluppati internamente), la determinazione del “contributo economico” dell’IP è una faccenda tremendamente complicata, che deve necessariamente essere svolta in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate e portare a un modello concordato di quantificazione del reddito agevolato.
Chiediamo ancora al Dott. Giuliano Necchi un chiarimento.
“I metodi che l’Agenzia – stando a quanto indicato nella circolare n. 11/E del 7 aprile 2016 – predilige sono quello del confronto interno o esterno, il cosiddetto CUP – Comparable Uncontrolled Price e quello del profit split.
Secondo il primo metodo CUP, il contributo economico dell’IP viene determinato in due fasi: 1) determinazione di un appropriato tasso di royalty di mercato, ricorrendo a transazioni interne (CUP interno) oppure a banche dati specializzate (CUP esterno) e 2) individuazione dei ricavi ai quali applicare il tasso di royalty identificato. E’ necessario individuare, in modo analitico e dettagliato, i ricavi relativi alle linee di business (prodotti o famiglie di prodotti o processi o gruppi di processi) per le quali l’intangibile è utilizzato. Dall’importo così ricavato si devono dedurre i costi diretti sostenuti per la produzione dell’IP e una quota allocata di costi indiretti. Il risultato così ottenuto (al netto di eventuali variazioni fiscali applicabili) è il contributo economico su cui si calcola l’agevolazione. All’atto pratico, si interrogano i data base internazionali che raccolgono migliaia di transazioni effettivamente realizzate sul mercato e si selezionano, tra queste, quelle che risultano essere ragionevolmente comparabili, per dimensione, tipologia di asset, settore di mercato, ecc.
Il secondo metodo (profit split) è indicato come appropriato dall’Agenzia qualora il metodo CUP non sia applicabile in maniera affidabile per carenza di transazioni indipendenti comparabili. Esso si basa sulla ripartizione del profitto tra le cosiddette funzioni routinarie (es. produzione, marketing, amministrazione, ecc.) e il bene immateriale”.
Proprio in questi giorni l’Agenzia sta concludendo i primi accordi (ruling in gergo tecnico) per la definizione del contributo economico di una manciata di aziende – circa una decina – che sono state selezionate tra le più grandi e complesse proprio per “battere una traccia” sulle modalità di determinazione dell’agevolazione. Le problematiche su cui l’Agenzia si sta interrogando e si sta confrontando con i consulenti sono molteplici.
Quali sono in sintesi i problemi affiorati?
“A titolo esemplificativo – prosegue il Dott. Giuliano Necchi – i maggiori dubbi che sembrano emergere sono relativi alla effettiva comparabilità delle transazioni proposte per Il metodo CUP; comparabilità che secondo l’Agenzia spesso non sussiste, comportando quindi l’applicazione del metodo alternativo di profit split. Con rifermento a questo secondo metodo, le problematiche più spinose sembrano essere quelle relative alle modalità di remunerazione delle funzioni routinarie e alle modalità di ripartizione dell’extraprofitto tra IP e altri fattori intangibili (come ad esempio i manufacturing e marketing returns, cioè i vantaggi competitivi derivanti da posizioni di mercato particolarmente preminenti o da economie di scala a livello produttivo)”.
Possiamo allora concludere che, visto l’imminente esito di questi primi casi pilota, sembra porsi con sempre maggiore insistenza l’opportunità di valutare l’individuazione di metodologie alternative di determinazione del contributo economico dell’IP, magari forfetizzate e riservate alle imprese di più piccole dimensioni, meno strutturate e che scelgano di fasi certificare l’effettiva esistenza dell’IP da parte di organizzazioni pubbliche, caratterizzate da assoluta terzietà (si pensi, ad esempio, ai poli tecnologici o alle università).
“Diversamente – conclude il Dott. Giuliano Necchi – l’obiettivo di rendere concretamente applicabile l’agevolazione a tutte le imprese che investono, con grande sforzo, in innovazione sembra rischiare di rimanere vano”.

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