
La legge “Fornero” non si applica ai dipendenti pubblici. Al licenziamento intimato dalle Amministrazioni nei confronti del proprio personale si applica la versione originaria dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11868 del 9 giugno 2016 intervenuta sulla controversia sorta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed un suo funzionario licenziato in violazione della procedura disciplinare.
Per i giudici della Suprema Corte è escluso che la disciplina della “Fornero” possa estendersi ai lavoratori del pubblico impiego. Nella nota giuriprudenziale della Fondazione Studi il commento alla sentenza.

