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Maxi sanzione a scaglioni progressivi

Cambia ancora il regime della maxi sanzione per il lavoro irregolare.
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Cambia ancora il regime della maxi sanzione per il lavoro irregolare. L’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015 mantiene fermi i presupposti che configurano l’irregolarità del rapporto di lavoro subordinato passibili della sanzione amministrativa pecuniaria (omissione della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro), ma muta profondamente i meccanismi di determinazione della misura della sanzione che ne consegue.

Le modifiche apportate al terzo comma dell’art. 3 del d.l. n. 12/2012 comportano l’abbandono del modello legato alla misura base della maxi sanzione, cui aggiungere  un importo giornaliero fisso, per ogni lavoratore, in favore di un meccanismo a scaglioni progressivi, che prevede un’unica sanzione amministrativa pecuniaria, così determinata:

a.  da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;

b.  da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;

c.  da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

La maxi sanzione così determinata è inoltre suscettibile di diffida, istituto attraverso il quale, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/04, al trasgressore è concessa la possibilità di minimizzare l’importo dovuto a titolo di sanzione, purché provveda agli adempimenti prescritti per la regolarizzazione delle violazioni accertate.

Nello specifico, ai sensi del comma 3 ter dell’art. 3 del d.l. n. 12/2002, così come recentemente modificato, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l’ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell’orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi.

Stando alla lettera della norma, i vincoli contrattuali prescritti ai fini dell’adesione alla diffida sono esclusi in caso di regolarizzazione del contratto già avvenuta o se i lavoratori irregolari non risultano più in forza al momento dell’accesso ispettivo. In questa ipotesi l’adesione alla diffida, e l’accesso al diritto di pagare la maxi sanzione nella misura minima si ottiene con la regolarizzazione della prestazione lavorativa resa “in nero”.

L’applicabilità della diffida è esclusa quando l’irregolarità del rapporto di lavoro riguarda minori in età non lavorativa o lavoratori stranieri non provvisti di regolare visto di soggiorno. In questo caso le sanzioni sono aumentate del venti per cento rispetto alla misura ordinaria.