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Economia

Dal 27 aprile torna operativo il Fondo di Solidarieta' per i mutui prima casa del Mef che consente la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell'intera rata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale. Lo comunica il ministero dell'Economia precisando che il provvedimento e' gia' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Fondo, rifinanziato dal decreto 'Salva Italia' con ulteriori 20 milioni di euro, sosterra' i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. In pratica il Fondo ripaghera' alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di 'spread. Il Fondo, operativo dalla fine del 2010, ha consentito, sinora, la sospensione di circa 6.000 mutui.

La sospensione, spiega il Mef, non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive e viene concessa anche per i mutui che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione, purche' tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi. Non si puo' chiedere la sospensione per i mutui che presentino: ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, o per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; fruizione di agevolazioni pubbliche; un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui sopra, purche' tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

La sospensione e' concessa per i mutui di importo erogato non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 30.000 euro. La sospensione e' subordinata inoltre al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi (relativi alla sola persona del mutuatario o in casi di mutuo cointestato anche a uno solo dei mutuatari), intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualita' dello stato di disoccupazione; cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3), del codice di procedura civile, a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualita' dello stato di disoccupazione; morte o riconoscimento di handicap grave ovvero di invalidita' civile non inferiore all'80 per cento. Sara' possibile fare richiesta a partire dal 27 aprile.

Le domande di accesso al beneficio vanno presentate direttamente presso la banca o l'intermediario finanziario che ha erogato il mutuo.v

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mutuosospensione ratacrisiprima casa

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