Tasi, entro il 16 bisogna pagare la prima rata nei comuni della Tassa sui servizi indivisibili che hanno deliberato le aliquote tra la fine di maggio e il 10 settembre. Per tutti gli altri, la minoranza visto che si tratta di 659 Comuni su un totale di oltre 8000, si pagherà con l’aliquota 0,1% in unica soluzione entro il 16 dicembre, data in cui in tutta Italia dovrà comunque avvenire il saldo. Per capire quanto pagare al Comune di residenza, è possibile procurarsi la delibera comunale attraverso Internet.
Le delibere sono operative solo se sono pubblicate sul sito www.finanze.it. La ricerca è stata facilitata perché nella pagina è evidenziato a sinistra un link che porta all’elenco delle delibere, con un motore di ricerca. Attenzione in quei comuni che hanno depositato sul sito più delibere: bisogna sempre fare riferimento alla più recente. La delibera comunque si trova anche sui siti dei comuni, dove spesso sono indicati anche le modalità per accedere al calcolo on line e effettuare la stampa del modello F24. Rispetto all’Imu la Tasi consente ai municipi molta più discrezionalità nel variare aliquote e detrazioni e solo un’attenta lettura (non sempre agevole) della decisione permette di identificare la fattispecie in cui rientra l’immobile per cui si deve pagare.
Il secondo passo per calcolare il tributo è conoscere quanto vale per il fisco il proprio immobile. Per chi effettua la dichiarazione dei redditi, dove la rendita va indicata obbligatoriamente o per chi comunque ha già pagato negli scorsi anni un tributo immobiliare (Imu o Ici) non dovrebbe essere un problema. Il procedimento per calcolare l’imponibile è lo stesso dell’Imu, quindi bisogna aumentare la rendita del 5%, e moltiplicare il risultato per un coefficiente che varia a seconda del tipo di immobile. Per le abitazioni e i box il moltiplicatore è 160, 55 quello dei negozi, 80 per gli uffici.
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La Tasi ha un trattamento diverso a seconda che riguardi un’abitazione considerata abitazione principale o meno. Semplificando i termini della questione nella stragrande maggioranza dei casi si paga il tributo con l’aliquota dell’abitazione principale per tutti gli immobili esentati dall’Imu. Quindi l’abitazione in cui si risiede e si dimora e le pertinenze, una sola per tipologia: se ci sono due box, su uno si paga la Tasi abitazione principale, sull’altro la Tasi per gli altri immobili che però va a sommarsi all’Imu. La Tasi, esattamente come l’Imu, è dovuta da chi occupa l’immobile a seguito di un diritto reale: quindi chi ha l’usufrutto o il diritto di abitazione e il coniuge separato che occupa a seguito di sentenza l’abitazione anche se non ne è proprietario.
Una novità della Tasi rispetto a Imu e Ici è che se l’immobile è affittato per almeno sei mesi nel corso dell’anno una quota variabile tra il 10 e il 30% (la percentuale la decide il comune) è a carico dell’inquilino. In caso di inadempienza di quest’ultimo l’amministrazione non potrà chiedere nulla al proprietario perché la responsabilità di assolvere all’adempimento è in capo all’inquilino.
E per pagarla? La Tasi si versa con il modello F24 in banca, posta, online o con l’apposito bollettino postale. Il versamento è pari al 50% del tributo dovuto per l’anno. Chi ricorre al modello F24 deve compilare, oltre ai dati anagrafici, la sezione “Imu ed altri tributi locali” indicando codice catastale del Comune, numero di immobili per cui si esegue il versamento, anno di imposta cui si riferisce il pagamento e importo da versare barrando la casella “acconto”. Il codice tributo previsto per definire l’ abitazione principale e le pertinenze è 3958; quello per gli altri fabbricati il 3961.
