In collaborazione con www.professionisti.it
Era una delle modulazioni dell’orario lavorativo più richiesta degli ultimi tempi. Stiamo parlando del congedo parentale, la possibilità di assentarsi dal luogo di lavoro per assistere i propri figli, e della possibilità tanto attesa di poterne usufruire su base oraria e non solo su base giornaliera. Vediamo le recenti novità in merito.
Congedo parentale: cosa cambia
All’entrata in vigore del provvedimento, che ha fatto attendere la sua formulazione definitiva per più di due anni, i genitori potranno usufruire di permessi anche su base oraria, come già detto. Concretamente, questo significa sfruttare al meglio tale forma di permesso e ridurre gli “sprechi orari” dei lavoratori: ad esempio, senza dover assentarsi per l’intera giornata, sarà possibile uscire qualche ora prima o entrare qualche ora dopo sul proprio posto di lavoro. A godere di questa di questa opzione saranno tutti i lavoratori, senza distinzione in base alla presenza o meno di specifiche norme nei rispettivi contratti collettivi nazionali o aziendali. Se le regole specifiche nei contratti in vigore dovessero mancare, sarà possibile per i genitori richiedere fino alla metà delle ore giornaliere previste (ad esempio, quattro ore su un orario giornaliero di otto), mentre per necessità superiori sarà comunque necessario richiedere l’intera giornata lavorativa.
Requisiti d’accesso e richiesta
L’INPS ha già messo a disposizione i moduli specifici per la richiesta; le istruzioni apposite saranno emesse dallo stesso ente previdenziale in breve tempo. Si ricordi che il datore di lavoro non può rifiutare la concessione del permesso, destinato ai genitori con figli fino ai dodici anni per un periodo complessivo di dieci mesi (con un massimo di sei mesi per i congedi richiesti dalla madre e di sette per quelli dal padre). In realtà, la possibilità era già prevista in passato ma la subordinazione ai contratti collettivi nazionali (ove applicati) rendeva di fatto molto ostica la sua reale utilizzazione. Il congedo parentale, ricordiamolo, prevede la ricezione di una retribuzione ridotta al 30% fino ai sei anni di vita del bambino; dai sette ai dodici anni, il genitore non percepirà alcuna retribuzione. Inoltre, se per il congedo parentale a giorni rimane la necessità di preavviso di cinque giorni, nel caso del congedo ad ora il permesso è da richiedere con due giorni di anticipo. Ultima precisazione: il congedo parentale è del tutto indipendente dai congedi detti di maternità e di paternità, regolati da norme specifiche diverse da quelle del congedo a ore.
