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Guardia di Finanza: le ispezioni non hanno limite temporale

Guardia di Finanza: le ispezioni non hanno limite temporale
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Quando il contribuente è sottoposto a un accertamento da parte della Guardia di Finanza riceve un avviso riguardo all’arco temporale che interesserà. Ma in fase di accertamento non è vietato estendere le verifiche

In collaborazione con www.professionisti.it

Come previsto dallo Statuto che regolamenta questo tipo di attività ispettiva, quando il contribuente – sia che si tratti di un privato cittadino o del titolare di un’attività imprenditoriale – è sottoposto a un qualsiasi accertamento da parte della Guardia di Finanza, riceve in anticipo un avviso riguardo all’arco temporale che interesserà l’ispezione specifica. Attenzione però: in fase di accertamento non è vietato estendere le verifiche, anche a periodi temporali non previsti inizialmente. E’ la Corte di Cassazione (sentenza n°992 del 21 gennaio scorso) a dirlo, accogliendo la richiesta presentata dall’Agenzia delle Entrate in merito a un caso specifico.

La vicenda
La sentenza fa riferimento alla vicenda riguardante un commerciante, che si era visto recapitare un invito al contraddittorio con la stessa Agenzia dopo ricevuto un’ispezione da parte della Guardia di Finanza. La verifica avrebbe dovuto riguardare due periodi specifici – l’anno 1998 e il 2001 nel caso trattato -. Eppure, gli agenti in sede di controllo avevano deciso di estendere la verifica anche all’anno 2000, nonostante il periodo fosse diverso da quelli previsti e l’interessato non fosse presente durante l’accertamento. Ne consegue che l’uomo non poteva essere stato messo al corrente dell’estensione temporale del controllo stesso. L’uomo aveva deciso di presentare un ricorso, ritenendo l’atteggiamento della Guardia di Finanza illegittimo. In una prima fase, la giustizia aveva dato ragione al commerciante annullando di conseguenza l’accertamento e tutti gli atti conseguenti. La sentenza della Corte di Cassazione rovescia il tavolo. Il primo giudizio è ribaltato, ritenendo legittima l’estensione temporale dei controlli, dal momento che dà seguito a una prima comunicazione, effettuata regolarmente.

Il controllo resta dunque valido
Inoltre, secondo la Corte, l’estensione del controllo non avrebbe determinato risultati diversi rispetto a quelli ottenuti con le verifiche sui primi periodi temporali individuati; cioè non avrebbe apportato alcun danno al cittadino sottoposti ai controlli. Ancora: il commerciante aveva risposto al questionario recapitatogli dopo il controllo, con ciò avrebbe di fatto legittimato lo stesso. Il caso del commerciante è piuttosto specifico. è vero, ma nulla vieta l’estensione di questa sentenza ad altri controlli e accertamenti futuri. In definitiva, ricordiamo che in caso di accertamento della Guardia di Finanza è sempre possibile presentare qualsiasi documento che attesti il legittimo comportamento fiscale del contribuente. Quest’ultimo ha diritto, in ogni momento, a rivolgersi alle sedi territoriali dell’Agenzia delle Entrate per la discussione dei casi specifici.