Cumulabilità riscatto laurea e congedo parentale
Con circolare n. 44 del 29 febbraio 2016, l'Inps ha fornito istruzioni in merito all'abrogazione del regime di alternatività/incumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso legale di laurea e la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro.
La Legge di Stabilità 2016, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, ha abrogato la vecchia norma che stabiliva che le due facoltà di riscatto erano alternative e l'esercizio di una escludeva l'altra. Pertanto, ha ammesso la cumulabilità in questione che opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge stessa. Per cui, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, è possibile esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente e le istanze potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.
Nella circolare, inoltre, si specifica che le domande presentate prima del 1° gennaio 2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite d'ufficio dalle strutture territorali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016 con onere calcolato alla predetta data.