Lavoro
Prestazioni obbligatorie dei servizi per l'impiego

La riforma dei servizi per l’impiego richiede un intervento di riordino delle prestazioni da erogare per sostenere il rientro al lavoro del disoccupato. Dopo ben 16 anni dalla precedente riforma, attuata in modo peraltro disomogeneo sul territorio nazionale, il Governo interviene con il decreto n.150 a definire le prestazioni essenziali che i servizi per il lavoro devono erogare.
Si tratta dei seguenti interventi, che vengono declinati in ogni regione sulla base di una intesa tra Ministero del lavoro e regione :
a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
j) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
k) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 150/2015.
La riforma ha declinato le prestazioni essenziali da erogare per chi cerca lavoro, senza tuttavia precisare le prestazioni ed i relativi livelli che vanno erogati nei confronti dei datori di lavoro.