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Come ottenere il bonus pubblicità: le nuove regole

Arriva il Sostegni bis e cambiano le regole del bonus pubblicità 2021. Ecco cosa cambia e come ottenerlo

Bonus pubblicità 2021: arriva il Sostegni bis e cambiano le regole. Il credito d'imposta del bonus verrà riconosciuto nella misura unica del 50% e la prenotazione sarà estesa dal 1° al 30 settembre 2021

Arriva un cambio di regole per il bonus pubblicità. Nel biennio 2021-2022, il credito d’imposta del bonus pubblicità verrà riconosciuto nella misura unica del 50% per tutti gli investimenti pubblicitari effettuati. È quanto prevede il decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021, art. 67, commi 10, 12 e 13), che uniforma la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti sui media radiotelevisivi a quella per gli investimenti pubblicitari sui giornali. Sono ammesse anche le campagne pubblicitarie su radio e tv nazionali non partecipate dallo Stato. Ma non è tutto: è stato esteso l’ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta ed è stato fissato un nuovo sportello per la prenotazione del bonus che si aprirà dal 1° al 30 settembre 2021.

BONUS PUBBLICITA’: COME OTTENERLO

Per poter accedere al bonus pubblicità i soggetti interessati devono presentare una comunicazione preventiva telematica, come accennato prima, dal primo al 31 settembre di ciascun anno su apposita piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal primo al 31 gennaio dell’anno successivo. In pratica nel modello può essere barrata la casella corrispondente alla: “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente gli investimenti programmati per l’anno agevolato, o “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, in cui si dichiara la concreta realizzazione degli investimenti indicati precedentemente nella comunicazione di accesso al credito.

BONUS PUBBLICITA’: IL BUDGET

Con il decreto Sostegni bis viene, inoltre, definito il budget disponibile per la misura. In particolare, per ognuno dei due anni 2021 e 2022, il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Dall’anno 2023, invece, per la concessione del credito d’imposta è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in ragione d’anno.

BONUS PUBBLICITA’: PRIMA DEL SOSTEGNI BIS

Ma prima dell’arrivo del Sostegni bis, com’era composto originariamente il bonus pubblicità? Il bonus pubblicità, a seguito della legge di Bilancio 2021, per gli anni 2021 e 2022, veniva concesso secondo un doppio regime: il regime straordinario, per le campagne pubblicitarie sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale) con un bonus pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari su tale mezzo, anche se non incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente e il regime ordinario per le campagne pubblicitarie su emittenti televisive e radiofoniche locali, con un bonus pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, purché pari o superiore almeno dell’1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

La coesistenza di questi due regimi aveva come effetto che, per ciascuno dei due settori, erano previsti requisiti di ammissibilità e modalità di calcolo differenti.

BONUS PUBBLICITA’: LE DIFFERENZE CON LA DISCIPLINA UNICA

Dunque, con la disciplina unica del bonus pubblicità per i due settori viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione, con la conseguenza che nel 2021 possono accedere al credito d’imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che: programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020; non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020 e che inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2021. Nel 2022 possono accedere al credito di imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2021; non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2021 e inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2022.