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Arexpo, Landlease vince la causa. Il Tar sblocca il contratto. La sentenza

Arexpo, alla fine ha vinto Landlease. E il ricorso di Stam Europe è stato respinto

di Fabio Massa

LA SENTENZA DEL TAR

Alla fine ha vinto Landlease. E il ricorso di Stam Europe è stato respinto con perdite. Il Tar ha dato ragione ai vincitori del bando Arexpo, e dunque ora il contratto potrà essere firmato e i lavori procedere. Come aveva anticipato Affaritaliani.it Milano, l’attesa era alta per una delle operazioni urbanistiche più decisive degli ultimi decenni sull’area di Milano. Ovvero quella della zona Expo, dove avevano prevalso i giganti australiani di Landlease sulla cordata di Stam. Questi ultimi, ovviamente, avevano presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Che si è espresso in modo chiarissimo a favore di Arexpo.

“L’oggetto della gara era suddiviso in due fasi – scrivono i giudici – consistenti, rispettivamente:

1) in un appalto di servizi, avente ad oggetto le attività di advisory tecnica, economica e finanziaria a supporto di Arexpo, comprendenti: i) l’ideazione ed elaborazione del Masterplan per la “Rigenerazione Urbana” dell’Area ex Expo Milano 2015 (circa 1.000.000 mq); ii) l’elaborazione di un Piano economico e finanziario (Business Plan) dello sviluppo complessivo dell’intera Area ex Expo; iii) la predisposizione del Piano economico e finanziario (Business Plan) di progetto per la parte di competenza del concessionario;

2) in una concessione per la gestione degli spazi con costituzione di un diritto di superficie, per una durata massima di 99 (novantanove) anni, avente ad oggetto l’Area ex Expo Milano 2015, per la parte non riservata ad Arexpo, per una estensione territoriale tale da attribuire una SLP (Superficie Lorda di Pavimento) di n. 250.000 mq”.

Il valore totale, al di là dei tecnicismi? Due miliardi di euro. Uno dei punti su cui si fondava il ricorso era la partecipazione di PWC alla cordata Lendlease quando proprio loro avevano redatto i punti in base al quale era stato elaborato il masterplan. Insomma, in parole povere l’accusa sosteneva che PWC aveva favorito o addirittura posto le basi per la vittoria di Lendlease, con la quale infatti poi si alleava. Ma il giudice respinge questa ipotesi: “Dalla documentazione versata in atti risulta evidente che Pricewaterhouse non ha partecipato alla redazione degli atti della gara all’esame del collegio, bensì alla predisposizione delle linee guida, che costituivano documentazione che è servita per la predisposizione degli atti di gara. Dunque, la partecipazione di Pricewaterhouse riguarda una fase propedeutica a quella della predisposizione della procedura concorsuale in questione”.

Altra problematica, quella relativa al progetto di Lendlease. Scrive il giudice riassumendo l’accusa: “Sussisterebbe, invero, una palese difformità dell’offerta tecnica presentata da parte dell’ATI Lendlease rispetto a quanto richiesto al paragrafo 4.5.1 della lettera d’invito a pena di esclusione ed in particolare, sussisterebbe una difformità rispetto ai fabbisogni della Funzione Pubblica Università Statale in riferimento alla localizzazione della stessa, alla superficie minima coperta richiesta e al numero di piani progettati, oltre che ai fabbisogni della facoltà di Scienze motorie; non sarebbero stati esplicitati i recepimenti dei fabbisogni delle Funzioni Pubbliche Human Technopole e IRCCS Ospedale Galeazzi; non sarebbe fattibile dal punto di vista tecnico la proposta progettuale relativa alle aree verdi lungo il decumano”. Ma anche questo, per il Tar, è infondato. E così si chiude la vicenda. Almeno fino al ricorso al consiglio di stato.

fabio.massa@affaritaliani.it