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Caso Ramy, le attenuanti dei giudici per Fares: “E’ fragile e ha cambiato vita”

Depositata la motivazione della sentenza che ha ridotto da due anni e otto mesi a un anno e sei mesi la condanna per resistenza a pubblico ufficiale al ragazzo alla guida dello scooter

Caso Ramy, le attenuanti dei giudici per Fares: “E’ fragile e ha cambiato vita”
Fares Bouzidi

La pena inflitta in primo grado a Fares Bouzidi era “eccessiva” rispetto alla condotta contestata e alle condizioni personali dell’imputato. È quanto scrive la Corte d’Appello di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui, il 17 giugno, ha ridotto da due anni e otto mesi a un anno e sei mesi la condanna per resistenza a pubblico ufficiale pronunciata con rito abbreviato. Bouzidi era alla guida dello scooter sul quale viaggiava Ramy Elgaml, il diciannovenne morto il 24 novembre 2024 dopo uno schianto avvenuto al termine di un inseguimento di circa otto chilometri per le strade di Milano.

Le attenuanti per fragilità emotiva e collaborazione

Secondo i giudici Manzi, Fasano e Rinaldi, a Bouzidi devono essere riconosciute le attenuanti generiche, considerate equivalenti alla recidiva, per diversi elementi. La Corte richiama anzitutto il “comportamento processuale collaborativo” dell’imputato e la scelta della difesa di rinunciare all’appello sul merito delle accuse. A questo si aggiungono la giovane età e una “evidente fragilità emotiva”, che avrebbe contribuito a trasformare la fuga in una “reazione irrazionale e incontrollata”. Per i giudici, la condotta non sarebbe stata determinata dalla volontà di nascondere altri reati. La Corte ha inoltre valorizzato la decisione del giovane “di mutare le proprie condizioni di vita in un’altra città e in un ambiente diverso da quello in cui sono maturati i reati commessi in questi ultimi anni”.

“Non usò violenza diretta contro i carabinieri”

Nelle motivazioni viene sottolineato che Bouzidi non avrebbe esercitato una violenza diretta nei confronti delle forze dell’ordine. La resistenza sarebbe consistita nel costringere i carabinieri a inseguirlo ad alta velocità. La Corte ricorda comunque che il giovane avrebbe potuto evitare ogni conseguenza semplicemente fermandosi all’alt. I giudici richiamano anche le due precedenti condanne per ricettazione e osservano che Bouzidi è “purtroppo incline, nonostante la sua giovane età, a violare le norme della convivenza civile”. “Sarebbe stato sufficiente fermarsi all’alt e non mettere in pericolo la vita dell’amico trasportato, quella di altre persone e la propria”, si legge nelle motivazioni.

La morte di Ramy come conseguenza del comportamento “dissennato”

La pena è stata rideterminata tenendo conto della gravità concreta del danno e del pericolo provocati. La Corte cita il danno morale arrecato ai carabinieri, il rischio per la loro incolumità e quello corso dai passanti. Il danno più grave resta però la morte di Ramy, definita “la diretta, seppur non voluta, conseguenza di un comportamento dissennato”. La fuga, ricostruiscono i giudici, avvenne “ad altissima velocità per le vie di Milano” e i video acquisiti dimostrerebbero che soltanto per caso non si verificarono conseguenze ancora più gravi.

Ridotti i risarcimenti ai carabinieri

La Corte d’Appello ha ridotto da 2mila a mille euro il risarcimento per danni morali riconosciuto a ciascuno dei sei carabinieri costituiti parte civile. Secondo i giudici, la somma fissata in primo grado non era proporzionata al danno effettivamente provocato, individuato nella “comprensibile paura per la propria vita” vissuta durante l’inseguimento. Non può invece essere attribuito a Bouzidi “l’odio mediatico che si è riversato sui Carabinieri” dopo la morte di Ramy. La Corte esclude quindi che le campagne diffamatorie e gli attacchi comparsi sui social possano incidere sul risarcimento dovuto dall’imputato.

Il processo per la morte di Ramy

Per Bouzidi resta aperto il procedimento relativo alla morte dell’amico. Dopo la pausa estiva dovrebbe iniziare l’udienza preliminare davanti alla gup Tiziana Landoni. Il giovane è accusato di concorso in omicidio stradale. Nello stesso procedimento figura come co-imputato il carabiniere che guidava l’ultima auto inseguitrice, accusato di omicidio stradale per “eccesso colposo nell’adempimento del dovere”. Altri sei militari sono imputati, a vario titolo, per ipotesi di depistaggio, favoreggiamento e falso ideologico, in relazione alla cancellazione di alcuni video realizzati da testimoni e al verbale d’arresto di Bouzidi per resistenza.