Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le nuove modalità operative per l’applicazione dell’accisa sull’energia elettrica attraverso un decreto attuativo firmato dal viceministro Maurizio Leo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento disciplina in modo dettagliato gli obblighi amministrativi, fiscali e informativi a carico degli operatori del settore energetico, introducendo un sistema più strutturato di controlli, comunicazioni e versamenti dell’imposta.
L’obiettivo principale del decreto è rendere pienamente operativi gli articoli del Testo unico accise relativi all’energia elettrica, stabilendo con precisione chi sono i soggetti obbligati al pagamento del tributo e quali procedure devono seguire per l’avvio e la gestione delle attività.
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Soggetti obbligati e autorizzazioni
Tra i soggetti interessati rientrano i venditori di energia elettrica, i consumatori che producono e vendono energia, gli autoproduttori in determinati casi e altri operatori coinvolti nella filiera, come i vettorianti. Prima di iniziare l’attività, questi soggetti devono presentare una denuncia all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per ottenere la licenza di esercizio o l’autorizzazione necessaria.
La denuncia deve contenere informazioni dettagliate sull’azienda, sulla sede operativa, sui quantitativi annui stimati di energia ceduta o consumata e sulla configurazione tecnica degli impianti. In caso di attività svolta in Italia da società con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, è richiesto anche l’indicazione di un rappresentante fiscale. L’Agenzia delle Dogane verifica la completezza della documentazione e può effettuare controlli tecnici sugli impianti prima di rilasciare la licenza o l’autorizzazione.
Cauzione e garanzie fiscali
Uno degli elementi centrali del sistema riguarda l’introduzione di una cauzione a garanzia del pagamento dell’accisa. L’importo è calcolato in misura pari al 15% dell’accisa annua stimata sulla base dei quantitativi di energia che si prevede verranno ceduti o consumati.
La garanzia deve essere mantenuta aggiornata nel tempo e adeguata qualora cambino i volumi di attività o emergano differenze nei dati dichiarati. In caso di mancato adeguamento, l’Agenzia delle Dogane può arrivare fino alla revoca dell’autorizzazione o della licenza.
Versamenti e dichiarazioni
Il decreto stabilisce un sistema di versamento dell’accisa basato su rate mensili di acconto. I soggetti obbligati devono effettuare i pagamenti entro la fine di ogni mese, salvo i casi di officine elettriche soggette a pagamento tramite canone annuo.
Accanto ai versamenti mensili è prevista una dichiarazione semestrale obbligatoria, che deve essere presentata due volte l’anno: entro la fine di settembre per il primo semestre ed entro la fine di marzo per il secondo. La dichiarazione riepiloga i quantitativi di energia fatturati o consumati e consente di determinare il saldo effettivo dell’imposta.
Se dalla dichiarazione emerge un debito, l’importo deve essere versato. In caso contrario, il credito può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.
Nuove comunicazioni mensili
Tra le novità più rilevanti introdotte dal decreto figura l’obbligo, per i venditori di energia elettrica, di inviare ogni mese all’Agenzia delle Dogane una comunicazione telematica con i dati relativi ai quantitativi fatturati nel mese precedente e all’imposta corrispondente.
La misura entrerà in vigore dal 1° aprile 2026 e rappresenta uno strumento di monitoraggio continuo dei flussi energetici e fiscali.
Indicazioni in bolletta e controlli
Il decreto stabilisce inoltre che le bollette energetiche debbano indicare con chiarezza il quantitativo di energia fornito, l’accisa applicata e l’eventuale presenza di esenzioni o aliquote ridotte.
Parallelamente viene rafforzato il sistema di controllo dell’Agenzia delle Dogane, che potrà accedere ai dati trasmessi dagli operatori e condividerli con la Guardia di Finanza per attività di verifica e monitoraggio.
Esenzioni, riduzioni e usi promiscui
Una parte del decreto è dedicata anche ai regimi agevolati. Consumatori finali che intendono beneficiare di esenzioni o aliquote ridotte devono presentare una dichiarazione specifica al venditore di energia, che applicherà il trattamento fiscale richiesto.
Nel caso di utilizzi promiscui dell’energia – ad esempio quando la stessa fornitura alimenta attività con regimi fiscali differenti – è necessario indicare la ripartizione percentuale dei consumi, talvolta accompagnata da una relazione tecnica asseverata.
Il provvedimento chiarisce inoltre i casi in cui l’esenzione non si applica, in particolare per alcuni impianti di produzione da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW quando l’energia viene ceduta a terzi.
Disposizioni per reti interne e produttori
Il decreto disciplina anche le reti di distribuzione interne, cioè reti private presenti all’interno di siti industriali o commerciali con più utilizzatori. In questi casi il venditore fattura l’energia al titolare del punto di prelievo, che poi la ripartisce tra gli utilizzatori interni.
Per i produttori di energia elettrica non rientranti tra i soggetti obbligati principali sono previsti specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Dogane, inclusa la trasmissione annuale dei dati sulla produzione e sull’energia ceduta alla rete.
Transizione al nuovo sistema
Il decreto contiene infine disposizioni transitorie per accompagnare il passaggio al nuovo regime. I soggetti già autorizzati potranno proseguire l’attività integrando la documentazione richiesta entro i termini previsti, mentre alcune comunicazioni e nuovi obblighi entreranno in vigore nel corso del 2026.
Nel complesso il provvedimento introduce un quadro normativo più dettagliato e digitalizzato per la gestione dell’accisa sull’energia elettrica, con l’obiettivo di rafforzare la tracciabilità dei flussi energetici e garantire un controllo fiscale più efficace lungo tutta la filiera.

