E’ legittimo il divieto di espatrio per Silvio Berlusconi. Lo ha deciso la prima sezione penale della Cassazione confermando l’ordinanza con cui il tribunale di Milano, il 25 febbraio dello scorso anno, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l’istanza della difesa per ottenere il diritto dell’ex premier di “recarsi in ogni Paese dell’Unione europea senza bisogno di alcuna autorizzazione specifica”. Nel caso di specie, Berlusconi voleva recarsi a Dublino per il congresso del Ppe del 6 e 7 marzo 2014.
Nella sentenza n.1610 depositata oggi, la prima sezione penale della Suprema Corte scrive che “e’ incontroverso che nei confronti di Berlusconi e’ stata emessa una condanna penale” e che “l’esecuzione della pena e’ stata sospesa per concessione di una misura alternativa alla detenzione”, ossia “l’affidamento in prova al servizio sociale”, che “costituisce non una misura alternativa alla pena, ma una pena essa stessa, alternativa alla detenzione”. Per i giudici di piazza Cavour, dunque, “trova integrale applicazione” la norma (articolo 12 della legge 1185/1967) che “prevede il ritiro del passaporto quando sopravvengano circostanze ostative al rilascio” come “il caso di coloro che debbano espiare una pena restrittiva della liberta’ personale”.

