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Come si vota il 4 marzo:vietato inserire la scheda nell’urna,una bufala online

Il Rosatellum impedirebbe all’elettore di depositare la scheda nell’urna. Ma è una bufala. L’elettore non ha mai potuto farlo. La scheda antifrode non cambia…

Come si vota il 4 marzo:vietato inserire la scheda nell’urna,una bufala online
BUFALA VOTO

ELEZIONI 2018, COME SI VOTA IL 4 MARZO: LA BUFALA ONLINE SULLA SCHEDE NELLE URNE

 

In rete gira la bufala che alle prossime elezioni del 4 marzo 2018 “per la prima volta l’elettore non potrà inserire nelle urne, come ha sempre fatto, la scheda subito dopo aver votato”. Perché? Perché tra le novità si avrà la scheda antifrode.

 

Consiste in un tagliando avente un codice progressivo alfanumerico generato in serie. Lo stesso sarà riportato sul tagliando cartaceo allegato, il quale verrà annotato sul registro. L’elettore non dovrà mai staccare l’appendice con il codice. Solo successivamente al controllo del tagliando, da parte del Presidente, lo stesso inserirà la scheda nell’urna apposita. Tra le novità del Rosatellum ci sarebbe questo: impedire all’elettore di depositare la scheda nell’urna. Ma è una bufala.

 

E’ sempre stato così. L’elettore non ha mai potuto inserire la scheda nell’urna. Da regolamento, lo spiega il T.U. n. 570/1960 che fa da guida ad ogni elezione, comunale, regionale, politiche o europee. In una versione riassunta il T.U. n. 570/1960 viene citato nel vademecum delle operazioni di voto dei seggi ed è a disposizione di presidenti e scrutatori. E vale da sempre anche se in tv avrete visto i vari leader politici di ogni schieramento, ad ogni tornata elettorale, inserire di persona la scheda nell’urna. La procedura è scorretta e potrebbe dar adito a possibili frodi. Il presidente (o in alcuni casi per forza di cose un suo delegato, anche se dovrebbe essere sempre il presidente), è deputato a verificare ogni volta se la scheda che gli viene consegnata dall’elettore, dopo aver votato, sia la stessa che è stata consegnata a questi prima di recarsi in cabina. Serve a contrastare il famoso fenomeno delle schede provenienti dall’esterno del seggio e contraffatte, che con un sistema a “catena di San’Antonio” è in grado di manipolare il voto di un seggio.

 

La norma del T.U. n. 570/1960 descrive da sempre e chiaramente cosa deve fare il presidente di un seggio con l’elettore che ha votato: “Al momento della riconsegna della scheda, il presidente: verifica se la scheda è la stessa che aveva consegnato all’elettore; si accerta che sulla parte esterna della scheda non vi siano segni o scritture che possano portare al riconoscimento dell’elettore; deposita la scheda nell’urna; fa attestare l’avvenuta riconsegna della scheda invitando uno scrutatore ad apporre la propria firma, accanto al nome dell’elettore, nella apposita colonna della lista selezionata. L’elettore, insieme alla scheda, deve restituire al presidente anche la matita”.

 

La norma è chiara e tassativa. Nessuna novità quindi alle prossime elezioni, neanche con il tanto odiato Rosatellum che è davvero un sistema elettorale singolare, ma non in questa specifica procedura. Ci sarà solo, ma non è poco, la scheda antifrode con tanto di tagliando che pensiamo manderà in confusione buona parte dei seggi.

 

Alle prossime si sceglieranno i parlamentari esteri (12 deputati e 6 senatori) e con metodo maggioritario in singoli collegi uninominali un terzo dei parlamentari (232 deputati e 116 senatori), mentre con metodo proporzionale i restanti due terzi (386 deputati e 193 senatori).

 

Ogni elettore avrà due schede, una per la Camera (scheda rosa) e una per il Senato (scheda gialla). Con la scheda rosa l’elettore può dare il suo voto sia per il candidato uninominale che per le liste che concorrono nella parte proporzionale (o plurinominale) per la Camera, così come la scheda gialla servirà per dare sia il voto uninominale che proporzionale del Senato.

L’elettore può votare nei seguenti modi:

 

– tracciando un segno su una delle liste: in questo caso il voto si trasferisce al candidato uninominale a cui la lista è collegata;

 

– tracciando un segno sia sul nome del candidato uninominale che su una delle liste a lui collegate;

 

– tracciando un segno solo sul nome del candidato uninominale.

 

In quest’ultimo caso ci sono due possibilità:

 

– se il candidato è sostenuto da una sola lista il voto si trasferisce a questa;

 

– se il candidato è sostenuto da più liste (è il caso delle coalizioni): tutti i voti dati al singolo candidato uninominale vengono distribuiti tra le liste che lo sostengono, proporzionalmente ai voti presi in quel collegio elettorale.