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Manovra: locazioni brevi, Tobin tax, plusvalenze, IRAP, dividendi e molto altro. In anteprima l'emendamento con l'ok del governo
Tutte le novità punto per punto sul Fisco

Fisco, dieci i punti chiave della Legge di Bilancio modificata
Il testo definitivo del maxi-emendamento del governo alla Legge di Bilancio non c'è ancora, le trattative sono in corso tra governo e maggioranza per definire gli ultimi dettagli. Ma Affaritaliani pubblica in anteprima assoluta il testo che rivede tutta la parte fiscale della manovra in accordo tra governo e partiti del Centrodestra.
1. È una riformulazione dell’emendamento 7.9 che “assorbe” varie proposte: riscrive molti articoli del testo.
2. Locazioni brevi: conferma la cedolare secca al 21% ma restringe l’uso “non imprenditoriale” a massimo 2 appartamenti (non 4) e sposta il riferimento temporale al 2026.
3. Tobin tax / imposta transazioni finanziarie: raddoppia le aliquote (0,2→0,4% e 0,02→0,04%) dal 1° gennaio 2026.
4. Plusvalenze (TUIR art. 86): in generale tornano tassate tutte nell’anno di realizzo, con possibilità di rateazione solo in casi specifici (es. azienda/ramo d’azienda e diritti atleta con requisiti).
5. IRAP dividendi da estero: chiarisce che l’agevolazione si estende anche a Paesi SEE con accordo di scambio informazioni (non solo UE).
6. Dividendi e PEX: limita l’esclusione/agevolazione ai casi “rilevanti”: partecipazione ≥5% oppure valore fiscale ≥500.000 € (anche considerando partecipazioni indirette nel gruppo).
7. Ritenute su utili verso UE/SEE: riscrive le regole di ritenuta a titolo d’imposta (1,20%) agganciandole ai nuovi requisiti (5% o 500mila).
8. Assicurazioni auto: applica l’aliquota del 12,5% anche a premi “infortunio conducente” e “assistenza stradale” (dal 1° gennaio 2026) e impone alle imprese di riversare ai clienti almeno 2/3 della maggiore imposta.
9. Banche (riserva DL 104/2023): sostituisce l’art. 20 prevedendo un contributo straordinario sulla riserva (aliquote 27,5% o 33% a seconda dell’esercizio) e regole di presunzione di distribuzione dal 2028 con eccezioni per BCC.
10. Dogane e altri interventi: introduce un contributo di 2 € su spedizioni extra-UE di valore dichiarato ≤150 €; inoltre ritocca varie norme fiscali (IRAP, deduzioni/svalutazioni titoli, ecc.) e prevede coperture/stanziamenti nel bilancio.
IL TESTO INTEGRALE: ESCLUSIVO
EMENDAMENTO 5
Riformulazione all’emendamento 7.9 che assorbe le proposte emendative 17.1, 18.6, 18.0.1, 20.2, 26.9, 31.0.2, 32.3, 33.1 e 36.0.8.
Sostituire l’articolo 7 con il seguente:
«Art.7 (Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)
1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».
Conseguentemente
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all’articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
b) all’articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
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all’articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All’articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d’azienda concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se l’azienda o il ramo d’azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.»;
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all’articolo 17, comma 1:
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lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
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lettera b), capoverso comma 1-bis), dopo le parole: «dell’Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
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sostituire l’articolo 18 con il seguente:
«Art. 18 (Modifiche alla disciplina dei dividendi)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 58, al comma 2, dopo le parole “articolo 87” sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;
b) all’articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:
«1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell’esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell’esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l’articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.
1-bis. L’esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:
a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;
b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.
c) all’articolo 87:
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dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
«1.1. L’esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;
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il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L’esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».
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al secondo periodo, le parole «e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;
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dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
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primo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono aggiunte le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;
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secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e, dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)», sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;
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All’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»
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All’articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».
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Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.
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Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.».
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l’esclusione dei soggetti che si configurano come:
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Società di intermediazione mobiliare (art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 446/97)
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Società di gestione di fondi comuni di investimento (art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 446/97)
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Società di investimento a capitale variabile e società di investimento a capitale fisso (art. 6, comma 4 del D. Lgs. n. 446/97)
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Società di partecipazione non finanziaria e assimilati (art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 446/97)
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l’introduzione una franchigia di 90.000 euro, al fine di escludere i soggetti con minore base imponibile, applicabile sulla maggiore imposta dovuta (+2,0%) solo per i periodi d’imposta 2027 e 2028.
d) all’articolo 89:
1) al comma 2:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l’intero ammontare a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;
«2.1. L’esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:
a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.
b) ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».
3) al comma 3:
4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall’articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;».
e) all’articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»;
2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Il secondo periodo dell’articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all’assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;
b) alla Tariffa di cui all’Allegato A, l’articolo 19 è sostituito dal seguente:
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Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione |
19 |
Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile |
12,50 |
3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;
b) alla Tabella A di cui all’Allegato 1, l’articolo 19 è sostituito dal seguente:
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Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione |
19 |
Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile |
12,50 |
3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall’articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l’imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.
3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell’ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater.
3-septies. Le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
3-decies. Per le imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»
f) sostituire l'articolo 20 con il seguente:
«Art. 20 (Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)
1. All’articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-bis.1. A partire dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all’articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.
3. L’aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio successivo.
4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta.
5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
6. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;
g) all’articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».
h) all’articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;
2) alla lettera b) le parole «54 per cento» sono sostituite dalle parole «42 per cento»;
i) all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1.bis. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.
1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.
1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».
l) sostituire l’articolo 31 con il seguente:
«Art. 31 (Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)
1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni dell’articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre;
b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell’ultimo semestre»;
b) all’articolo 101:
1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».
2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;
c) all’articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.».
m) all’articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;
3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;
n) all’articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»
o) sopprimere l’articolo 34
p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.
2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.
b) sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:
«Art. 36-bis.
(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)
1.All’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».
Art. 36-ter
(Esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito)
1. Alla nota 2-bis, dell’articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell’articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all’Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».
r) all’articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:
5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell’articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall’articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall’articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l’anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
5-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l’anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l’anno 2026.
5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-ter. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell’istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 5-ter è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.
5-quinquies. Per l’attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.
Allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2026:
CP: 60.000.000
CS: 60.000.000
2027:
CP: 7.000.000
CS: 7.000.000
2028:
CP: 8.000.000
CS: 8.000.000
2030:
CP: 30.000.000
CS: 30.000.000
2) alla Missione 33 – Fondi da ripartire, Programma 1 – Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:
2026
CP: 380.000.000
CS: 380.000.000
2029
CP: 220.000.000
CS: 220.000.000
2030
CP: 200.000.000
CS: 200.000.000
2031:
CP: 220.000.000
CS: 220.000.000
2032:
CP: 280.000.000
CS: 280.000.000
2033:
CP: 228.000.000
CS: 228.000.000
2034:
CP: 210.000.000
CS: 210.000.000
2035:
CP: 225.000.000
CS: 225.000.000
3) Alla Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 7 – Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, U.d.V. 1.6,
2026:
CP: 0
CS: 60.000.000
Relazione tecnica
La disposizione, modifica l’articolo 7 prevedendo, di fatto, l’eliminazione dell’articolo 7, che, nella formulazione originaria, introduceva modifiche alla disciplina delle locazioni brevi di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Viene, pertanto, ristabilita la possibilità di optare per la cedolare secca con aliquota del 21% anche per i soggetti che abbiano concluso i contratti di locazione tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici. La disposizione, inoltre, limita la possibilità di applicare la cedolare secca solo in caso di locazione breve di non più di 2 appartamenti, anziché 4 come previsto a legislazione vigente. Per un numero di appartamenti superiore a 2, infatti, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del Codice civile.
Non essendo possibile individuare esattamente l’ammontare delle locazioni brevi, sono stati estratti dalle dichiarazioni dei redditi i canoni di locazione soggetti a cedolare secca al 21 per cento dichiarati nel quadro RB, con giorni inferiori a 365 per l’anno di imposta 2023, e sono stati individuati i soggetti con 3 o 4 appartamenti locati a cui viene applicata la cedolare secca.
Da tale estrazione risulta che l’ammontare di detti canoni è di circa 47,7 milioni di euro, ai quali, applicando le aliquote del 21 per cento e del 26 per cento, come da disposizioni vigenti, si stima una variazione di gettito di cedolare secca di competenza annua di circa -11 milioni di euro.
Considerando una percentuale di redditività del 70 per cento, applicando un’aliquota marginale media Irpef del 38 per cento, che tiene conto di una quota di soggetti che passerebbero al regime forfetario, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua di circa +12,7 milioni di euro e di +0,6 e +0,2 rispettivamente di addizionale regionale e comunale, per un effetto complessivo di competenza annua di circa +13,5 milioni di euro.
Tenuto conto, infine, dell’abrogazione della disposizione del citato articolo 7, si riporta di seguito l’effetto finanziario della disposizione:
|
|
2026 |
2027 |
dal 2028 |
|
IRPEF |
0 |
22,2 |
12,7 |
|
Addizionale regionale |
0 |
0,6 |
0,6 |
|
Addizionale comunale |
0 |
0,3 |
0,2 |
|
Cedolare secca |
-10 |
-12 |
-11 |
|
Cedolare secca - eliminazione art. 7 |
47,8 |
-138,3 |
-102,4 |
|
Totale |
37,8 |
-127,2 |
-99,9 |
In milioni di euro
La disposizione di cui alla lettera a) della parte consequenziale della proposta emendativa introduce un comma aggiuntivo all’articolo 13 prevedendo il raddoppio delle aliquote d’imposta sulle transazioni finanziarie, di cui ai commi 491 e 495 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), che si applicano sui trasferimenti di azioni e sulle operazioni ad altra frequenza. La disposizione è introdotta, specularmente, all’articolo 42 e all’articolo 46 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.
Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati estratti i dati relativi ai versamenti sul codice tributo 4058 (Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi articolo 1, comma 491 della legge n. 228 del 2012) del periodo 2022-2024, che risultano essere pari, in media, a circa 337,3 milioni di euro.
All’ipotesi di raddoppio dell’aliquota, conseguentemente, sono ascrivibili effetti finanziari positivi valutati in 337,3 milioni di euro a decorrere dal 2026.
La disposizione di cui alla lettera b) della parte consequenziale della proposta emendativa modifica l’articolo 15 nella versione iniziale, prevedendo, nell’ambito del primo e secondo periodo del comma 4 dell’articolo 86 del TUIR, che le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. L’articolo 15 ha previsto la concorrenza alla formazione del reddito delle suddette plusvalenze in tre annualità.
Ai fini della stima, utilizzando la medesima metodologia della relazione tecnica originaria, sono individuate dagli archivi dichiarativi le plusvalenze, escludendo quelle relative alla cessione d’azienda che attualmente restano tassate in cinque esercizi. Queste plusvalenze vengono tassate interamente nell’esercizio di realizzo.
La Tabella seguente riporta gli effetti finanziari che tengono conto della proposta normativa e dell’applicazione già in sede di acconto per il 2026:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
|
IRES |
419,6 |
450,6 |
306,6 |
165,6 |
32,6 |
0 |
0 |
|
IRPEF |
70,0 |
75,5 |
52,0 |
28,6 |
5,7 |
0 |
0 |
|
Addizionale regionale |
0 |
5,4 |
4,1 |
2,7 |
1,3 |
0 |
0 |
|
Addizionale comunale |
0,6 |
2,0 |
1,4 |
0,9 |
0,4 |
0 |
0 |
|
Totale |
490,2 |
533,5 |
364,1 |
197,8 |
40,0 |
0 |
0 |
importi in milioni di euro
Di seguito sono riportati gli effetti finanziari differenziali della modifica alla tassazione delle plusvalenze (articolo 15) rispetto alla RT della disposizione originaria, tenuto conto dell’applicazione già in sede di acconto per il 2026:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
|
IRES |
161,3 |
154,7 |
74,3 |
33,1 |
6,5 |
0 |
0 |
|
IRPEF |
22,9 |
19,0 |
3,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Addizionale regionale |
0 |
1,7 |
0,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Addizionale comunale |
0,2 |
0,6 |
0,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totale |
184,4 |
176,1 |
79,3 |
33,1 |
6,5 |
0 |
0 |
|
importi in milioni di euro |
|
|
|
|
|
|
|
La proposta emendativa comporta degli effetti anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 14 – “Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali”- nel quale gli effetti negativi conseguenti alle mancate plusvalenze relative ai beni assegnati ai soci o oggetto di estromissione sono stati valutati considerando la tassazione delle plusvalenze in tre esercizi.
Di seguito sono riportati gli effetti finanziari differenziali della modifica alla misura in materia di assegnazione dei beni ai soci e all’estromissione dei beni d’ impresa (articolo 14) rispetto alla RT della disposizione originaria:
Assegnazione dei beni ai soci
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
|
IRES |
0 |
-14,6 |
-1,0 |
3,1 |
0 |
0 |
14,6 |
1,0 |
-3,1 |
0 |
|
IRPEF |
0 |
-27,2 |
-1,9 |
5,8 |
0 |
0 |
27,2 |
1,9 |
-5,8 |
0 |
|
IRAP |
0 |
-8,3 |
-0,3 |
1,9 |
0 |
0 |
8,3 |
0,3 |
-1,9 |
0 |
|
Totale |
0 |
-50,1 |
-3,2 |
10,8 |
0 |
0 |
50,1 |
3,2 |
-10,8 |
0 |
|
importi in milioni di euro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Estromissione dei beni
|
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
|||||||
|
|
IRPEF |
0 |
-8,3 |
-0,6 |
1,7 |
0 |
0 |
8,3 |
0,6 |
-1,7 |
0 |
|||||||
|
importi in milioni di euro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La disposizione di cui alla lettera c) della parte consequenziale della proposta emendativa modifica la lettera a) le lettere a) e b) dell’articolo 17, precisando che la misura che ha escluso da imposizione ai fini IRAP il 95 per cento dei dividendi provenienti da soggetti localizzati in Paesi UE, trova applicazione anche in caso di dividendi provenienti da Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.
L’intervento esplicita quanto già contenuto nella sentenza CGUE del 1° agosto 2025, riguardante le cause riunite C92/24, C93/24 e C94/24 e, pertanto, non determina effetti sul gettito in quanto gli stessi sono stati già considerati nelle previsioni tendenziali di bilancio, a seguito della medesima sentenza.
La disposizione di cui alla lettera d) della parte consequenziale della proposta emendativa interviene all’articolo 18 modificando le condizioni di esclusione dal trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti. In particolare, viene limitato l’accesso al regime della c.d. esclusione, previsto come strumento di contrasto ai fenomeni di doppia tassazione, ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 0,5 milioni di euro.
Ai fini della stima degli effetti finanziari, si precisa che i dati dichiarativi consentono di identificare l’importo totale dei dividendi percepiti esclusi dalla base imponile, ma non contengono alcun dettaglio relativo alle partecipate che li hanno erogati.
Per stimare i dividendi esclusi dalla base imponibile erogati da partecipazioni detenute in misura inferiore al 5% e di importo inferiore a 0,5 milioni di euro, è stato necessario recuperare le informazioni sulle imprese partecipate da imprese italiane con la relativa quota, stimando inoltre il valore della partecipazione in base al capitale sociale se disponibile o, in alternativa, al patrimonio netto. I dividendi distribuiti da imprese italiane sono stati recuperati dai dati dichiarativi del Modello 770 dei sostituti di imposta e i dividendi distribuiti da imprese estere sono individuati sulla base dell’utile dopo le imposte delle partecipate estere. In base alle quote rilevate dai dati relativi alle partecipate, combinate con i dividendi, si è proceduto assegnando ad ogni singolo contribuente la quota degli stessi che, non rispettando le condizioni di cui sopra, viene esclusa dalla detassazione.
Attraverso il modello di microsimulazione IRES e il modello Reddito di impresa, per ogni singolo contribuente, è stato stimato l’effetto di gettito. Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari relativi ai dividendi ricevuti da imprese italiane:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
dal 2031 |
|
IRES |
22,1 |
30,4 |
31,6 |
31,9 |
31,9 |
31,9 |
|
Irpef |
0,6 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
Addizionale regionale |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Addizionale comunale |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Totale |
22,7 |
31,4 |
32,6 |
32,9 |
32,9 |
32,9 |
|
in milioni di euro |
|
|
|
|
|
|
La disposizione, inoltre, determina, inoltre, effetti analoghi sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti partecipativi, acquisiti o sottoscritti dal 2026, nel caso in cui tali plusvalenze si riferiscano a partecipazioni rientranti nei limiti della quota del 5% e di una partecipazione inferiore a 0,5 milioni di euro.
Sulla base dei dati dichiarativi e in un’ottica di prudenza, considerati anche gli importi trascurabili, non si ascrivono effetti con riferimento alla maggiore tassazione delle plusvalenze.
Un ulteriore effetto di cui si è tenuto conto riguarda la tassazione dei dividendi distribuiti dalle imprese italiane verso imprese estere aumentando, per i dividendi rientranti nei limiti di cui alla proposta emendativa, le ritenute dall’1,2% al 24%. Di seguito gli effetti finanziari:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
dal 2031 |
|
||||||||||
|
Ritenuta a titolo d'imposta |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
|
||||||||||
|
in milioni di euro |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tenuto conto che, per espressa previsione della norma, la modifica trova applicazione già in sede di acconto, l’emendamento determina i seguenti effetti finanziari complessivi:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
dal 2031 |
||||||
|
Ritenuta a titolo d'imposta |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
||||||
|
Ires |
22,1 |
30,4 |
31,6 |
31,9 |
31,9 |
31,9 |
||||||
|
Irpef |
0,6 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
||||||
|
Addizionale regionale |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||||||
|
Addizionale comunale |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Totale |
35,2 |
43,9 |
45,1 |
45,4 |
45,4 |
45,4 |
||||||
|
in milioni di euro |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Di seguito sono indicati gli effetti finanziari della RT originaria e quelli differenziali dell’emendamento rispetto alla stessa, relativamente al regime di tassazione dei dividendi:
RT originaria
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
dal 2031 |
|
Ires |
715,1 |
1.019,4 |
1.048,3 |
1.050,6 |
1.050,6 |
1.050,6 |
|
Irpef |
20,8 |
27,7 |
27,7 |
27,7 |
27,7 |
27,7 |
|
Addizionale regionale |
0 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
Addizionale comunale |
0,1 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
Totale |
736,1 |
1.049,1 |
1.078,0 |
1.080,3 |
1.080,3 |
1.080,3 |
in milioni di euro
Differenziale rispetto alla RT originaria
|
Differenziale VS RT |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
dal 2031 |
||||||
|
Ritenuta a titolo d'imposta |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
||||||
|
Ires |
-693 |
-989 |
-1.016,7 |
-1.018,7 |
-1.018,7 |
-1.018,7 |
||||||
|
Irpef |
-20,2 |
-26,8 |
-26,8 |
-26,8 |
-26,8 |
-26,8 |
||||||
|
Addizionale regionale |
0,0 |
-1,4 |
-1,4 |
-1,4 |
-1,4 |
-1,4 |
||||||
|
Addizionale comunale |
-0,1 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
||||||
|
Totale |
-700,8 |
-1.005,2 |
-1.032,9 |
-1.034,9 |
-1.034,9 |
-1.034,9 |
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in milioni di euro |
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La disposizione di cui alla lettera e) della parte consequenziale della proposta emendativa apporta le seguenti modifiche all’articolo 19:
al punto 1) sostituisce il comma 1 dell’articolo 19 al fine di precisarne gli effetti derogatori anche rispetto all’articolo 6, comma 1, lettera c-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997 e non produce ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli già stimati in sede della versione originaria della predetta norma.al punto 2) con il comma aggiuntivo 3-bis si introduce una disposizione interpretativa dell’articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216. A tale disposizione, non si ascrivono effetti, dato il tenore interpretativo della stessa, in coerenza anche con i comportamenti concludenti degli operatori del settore.
Con le disposizioni contenute nei successivi commi da 3-ter a 3-septies, si modificano l’articolo 1-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l’articolo 19 della Tariffa di cui all’Allegato A della medesima legge e, specularmente, l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, al fine di disporre espressamente che, sui contratti assicurativi stipulati a partire dal primo gennaio 2026 l’aliquota impositiva prevista per le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, venga applicata anche ai premi relativi al rischio di infortunio del conducente e a quelli relativi al rischio di assistenza stradale, a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo. La suddetta aliquota è fissata nella misura del 12,5%,
Al fine di stimare il maggior gettito, per il futuro, derivante dall’applicazione della norma, sono state utilizzate le informazioni presenti nei rapporti annuali dell’ANIA e sui bollettini dell’IVASS. A partire dal numero di veicoli assicurati, circa 38,5 milioni (dato IVASS 2023), sono stati individuati il numero di contratti che contengono ciascuna delle due clausole applicando le percentuali indicate nell’ultimo bollettino IVASS (2023) e tenendo conto delle positive dinamiche del mercato assicurativo indicate nelle pubblicazioni consultate. Per la stima delle basi imponibili relative a ciascuno dei due premi in esame, è stato considerato un valore medio pari a 160 euro per il premio relativo al rischio infortuni e di 70 euro per il premio relativo all’assistenza stradale; tali valori sono stati moltiplicati per il numero di contratti in cui si stima siano presenti e i valori ottenuti sono stati rivalutati per tener conto dell’aumento del gettito relativo al premio RC auto riscontrato nel 2024 e nei primi mesi del 2025.
Applicando i differenziali d’aliquota, pari al 10% per i premi relativi al rischio infortuni e pari al 2,5% nel caso del premio relativo all’assistenza stradale, si stima un maggior gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota al 12,5% pari a circa 115 milioni di euro su base annua, a decorrere dal 2026.
I commi da 3-octies a 3-decies prevedono che per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli anni 2025-2026, è consentito valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio al valore di iscrizione, anziché al valore di mercato, salvo perdite durevoli.
La misura, già adottata negli ultimi anni con decreti ministeriali, ha natura civilistica ma produce effetti fiscali positivi: evita che le minusvalenze sui titoli non durevoli incidano sul reddito imponibile, salvaguardando così il gettito IRES già previsto a bilancio.
Poiché le attuali previsioni di bilancio non includono l’effetto negativo derivante da una mancata proroga della misura, concessa negli ultimi anni, essa non determina effetti finanziari differenziali rispetto ai tendenziali.
La disposizione di cui alla lettera f) della parte consequenziale della proposta emendativa sostituisce l’articolo 20 prevedendo un contributo straordinario in luogo dell’imposta sostitutiva prevista nel testo originario, da applicare alla riserva costituita ai sensi dell’articolo 26, comma 5-bis, del DL n. 104 del 2023. La modifica non determina effetti differenziali rispetto a quelli ascritti alla norma originaria (recupero di gettito pari a 1.650 milioni di euro nel 2026), coincidendo l’ambito soggettivo di applicazione, la base imponibile e le aliquote del contributo rispetto all’imposta sostitutiva.
La modifica recata dal comma 1 dell’articolo 20, nel sostituire il comma 5-bis.1 dell’articolo 26 confermando la presunzione introdotta dal DLB, operante a decorrere dal 2028, circa l’utilizzo della riserva costituita ai sensi dell’articolo 26, comma 5-bis, del DL n. 104 del 2023 ai fini della distribuzione di utili prevede, altresì, che tale presunzione non si applichi alle banche di credito cooperativo se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all’articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Dal punto di vista strettamente finanziario, alla disposizione non si ascrivono effetti, in considerazione del fatto che la stima della misura originaria, confermata anche con la riformulazione dell’articolo 20, non considera alcun effetto relativamente alle fattispecie interessate dalla modifica.
La disposizione di cui alla lettera g) della parte consequenziale della proposta emendativa sostituisce l’attuale articolo 21, che prevede l’innalzamento di 2 punti percentuali delle aliquote IRAP per i soggetti creditizi e assicurativi, modificandolo e prevedendo:
Utilizzando il modello di microsimulazione IRAP, per ogni singolo contribuente, sono stati stimati i seguenti effetti di gettito.
Effetti di gettito già stimati nella RT dell’art. 21 del DDL di Bilancio 2026.
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|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
dal 2031 |
|
IRAP- Banche e società finanziarie |
976,3 |
1.148,6 |
1.148,6 |
172,3 |
0,0 |
0,0 |
|
IRAP- Imprese di assicurazione |
176,7 |
207,9 |
207,9 |
31,2 |
0,0 |
0,0 |
|
IRES - Recupero deducibilità IRAP versata |
0,0 |
-17,5 |
-20,6 |
-20,6 |
-3,1 |
0,0 |
|
Totale |
1.153,0 |
1.339,0 |
1.335,9 |
182,9 |
-3,1 |
0,0 |
|
importi in milioni di euro |
|
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Effetti di gettito della nuova proposta in esame rispetto alla legislazione vigente
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|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
dal 2031 |
|
IRAP- Banche e società finanziarie |
785,9 |
883,9 |
876,7 |
131,5 |
0,0 |
0,0 |
|
IRAP- Imprese di assicurazione |
176,3 |
199,8 |
198,4 |
29,8 |
0,0 |
0,0 |
|
IRES - Recupero deducibilità IRAP versata |
0,0 |
-14,6 |
-16,4 |
-16,3 |
-2,4 |
0,0 |
|
Totale |
962,2 |
1.069,1 |
1.058,7 |
145,0 |
-2,4 |
0,0 |
|
importi in milioni di euro |
|
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Effetti differenziali della proposta emendativa rispetto alla stima dell’ art. 21 del DDL di Bilancio 2026
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
dal 2031 |
|
IRAP- Banche e società finanziarie |
-190,4 |
-264,7 |
-271,9 |
-40,8 |
0,0 |
0,0 |
|
IRAP- Imprese di assicurazione |
-0,4 |
-8,1 |
-9,5 |
-1,4 |
0,0 |
0,0 |
|
IRES - Recupero deducibilità IRAP versata |
0,0 |
2,9 |
4,2 |
4,3 |
0,7 |
0,0 |
|
Totale |
-190,8 |
-269,9 |
-277,2 |
-37,9 |
0,7 |
0,0 |
|
importi in milioni di euro |
|
|
||||
[IRAP]
La disposizione di cui alla lettera h) della parte consequenziale della proposta emendativa interviene all’articolo 22 in relazione alla compensabilità del maggior reddito imponibile, derivante dalla mancata deduzione per svalutazione crediti, IFRS9 e avviamento per il 2026 e 2027, con perdite pregresse ed eccedenze ACE.
La misura originaria stabilisce, oltre alla sospensione delle DTA nel 2027, una compensabilità del 54% in relazione al maggior reddito imponibile del 2027 e del 45% relativamente al maggior reddito imponibile derivante dalla sospensione delle DTA nel 2026, operata dalla LB2025. Alla medesima norma sono stati ascritti i seguenti effetti finanziari complessivi.
Norma originaria
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Ires |
1.188,0 |
1.632,6 |
0 |
-599,2 |
-599,2 |
|
Irap |
0 |
510,4 |
0 |
-255,3 |
-255,3 |
|
TOTALE |
1.188,0 |
2.143,0 |
0 |
-854,5 |
-854,5 |
|
importi in milioni di euro |
|
|
|
|
|
La proposta normativa in esame modifica le suddette percentuali, prevedendo una compensabilità del 35% nel 2026 e del 42% nel 2027. Adottando la medesima metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica della disposizione originaria, si stima che la modifica delle quote di compensabilità produca i seguenti effetti finanziari complessivi rispetto alla legislazione vigente.
Nuova disposizione
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Ires |
1.493,0 |
1.932,7 |
0 |
-599,2 |
-599,2 |
|
Irap |
0 |
510,4 |
0 |
-255,3 |
-255,3 |
|
TOTALE |
1.493,0 |
2.443,1 |
0,0 |
-854,5 |
-854,5 |
|
importi in milioni di euro |
|
|
|
|
|
Gli effetti finanziari differenziali rispetto a quelli valutati in sede di norma originaria sono i seguenti:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Ires |
305,0 |
300,1 |
0 |
0 |
0 |
|
Irap |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOTALE |
305,0 |
300,1 |
0 |
0 |
0 |
|
importi in milioni di euro |
|
|
|
|
|
Le disposizioni introducono un contributo per la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di beni aventi valore dichiarato non superiore a 150 euro e provenienti da Paesi terzi (extra-UE). Il contributo è fissato in misura pari a 2 euro per ciascuna spedizione.
La stima degli effetti finanziari della misura è stata effettuata partendo dal numero di articoli di modico valore importati da paesi extra UE in Italia, pari a 327 milioni (fonte: dati ADM).
Si è ipotizzato che tali articoli siano distribuiti uniformemente in spedizioni da 1, da 2 e da 3 articoli; pertanto, si avrebbero 109 milioni di pacchi contenenti 1 articolo, 55 milioni di pacchi contenenti 2 articoli e 36 milioni di pacchi contenenti 3 articoli. Il numero totale di spedizioni è quindi stimato pari a 200 milioni (109 + 55 + 36) e il numero medio di articoli per spedizione è stimato pari a 1,6 (327/200).
Si è considerata la riduzione delle importazioni di tali pacchi conseguente all’incremento percentuale medio del prezzo degli stessi derivante dall’applicazione del contributo in esame, rispetto al valore medio attualmente dichiarato per tali spedizioni (7 euro, fonte ADM) moltiplicato per il numero medio di articoli per spedizione (1,6). A tal fine è stata utilizzata un’elasticità media rinvenuta negli studi economici per i prodotti maggiormente diffusi in tale segmento. Tale elasticità è pari a 1,2 e indica che, per un incremento dell’1% del prezzo, le importazioni si riducono dell’1,2%. Applicando tale parametro, il volume di pacchi importati si riduce a 167 milioni (-17%). Si è, inoltre, ipotizzato che solo una quota di tali spedizioni risulterà effettivamente assoggettata al contributo, tenuto conto delle potenziali strategie di elusione e riorganizzazione logistica da parte degli operatori in risposta all’introduzione del contributo. In assenza di dati puntuali sulla dimensione quantitativa di tali fenomeni in relazione alla misura in esame, si è considerato che la predetta quota sia pari al 60%, con un numero di articoli assoggettati al contributo di circa 100,5 milioni. Applicando il contributo di 2 euro su ciascuna spedizione, si ottengono effetti finanziari pari a 201 milioni di euro su base annua. Il contributo rappresenta, inoltre, base imponibile ai fini IVA con applicazione dell’aliquota corrispondente al bene spedito. Considerando che sulla tipologia di beni prevalente in tale segmento si applica l’aliquota del 22%, il gettito IVA dovuto sul contributo è stimato pari a 44 milioni di euro su base annua. Sommando le due componenti, gli effetti finanziari complessivi sono stimati pari a 201 milioni di euro su base annua.
Tenuto conto del tempo necessario per la predisposizione dei sistemi di monitoraggio, ipotizzati pari a 6 mesi, alla misura in esame si ascrivono i seguenti effetti finanziari relativamente all’introduzione del contributo:
|
|
2026 |
2027 |
dal 2028 |
|
Contributo |
100,5 |
201,0 |
201,0 |
|
IVA |
22,0 |
44,0 |
44,0 |
|
TOTALE |
122,5 |
245,0 |
245,0 |
in milioni di euro
[contributo spedizioni]
La disposizione di cui alla lettera l) della parte consequenziale della proposta emendativa sostituisce l’articolo 31, in materia di deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni, mantenendo il tenore della misura originaria ma modificando il criterio di rilevanza fiscale delle valutazioni sulle obbligazioni in modo da uniformare le stesse sia se iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sia se rilevate nell’attivo circolante, ad eccezione del trading per i soggetti IAS/IFRS adopter per i quali si mantiene l’allineamento con i valori contabili.
In via generale, per le obbligazioni viene effettuata una distinzione tra quelle negoziate nei mercati regolamentati e quelle “non quotate”.
Per le prime, la svalutazione è riconosciuta nei limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre, confermando sostanzialmente la regola già vigente, mentre per le seconde la svalutazione è riconosciuta nei limiti dell’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell’ultimo semestre in luogo del valore di cui all’articolo 9 del TUIR.
Coerentemente con la valutazione della norma originaria, la disposizione è suscettibile di generare potenziali effetti finanziari positivi di carattere temporaneo. Questi effetti non sono quantificabili in quanto dipendenti dalla volatilità del mercato obbligazionario.
La disposizione di cui alla lettera m) della parte consequenziale della proposta emendativa interviene all’articolo 32, prevedendo alcune modificazioni. In particolare, viene precisato l’applicazione delle misure in materia di acquisto di azioni proprie (comma 1, lett. a)) e di estensione del trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, anche in presenza di assegnazione a titolo gratuito (comma 1, lett. b)), per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Inoltre, l’intervento di cui al comma 1, lett. c), in materia di deduzione dell’avviamento e delle altre attività immateriali, chiarisce che la nuova deduzione in 18esimi trova applicazione a prescindere dall’imputazione a conto economico delle poste interessate.
Alle modifiche non si ascrivono effetti, trattandosi di interventi di chiarimento, peraltro su disposizioni alle quali prudenzialmente non sono stati ascritti effetti originariamente.
La disposizione di cui alla lettera n) della parte consequenziale della proposta emendativa modifica l’articolo 33 precisando l’ambito applicativo dell’articolo 33 anche ai fini IRAP, senza determinare effetti finanziari aggiuntivi rispetto a quanto stimato dalla norma originaria.
La disposizione di cui alla lettera o) della parte consequenziale della proposta emendativa prevede la soppressione dell’articolo 34, determinando effetti positivi valutati in 351 milioni di euro nel 2028, 330,9 milioni di euro nel 2029 e 339,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2030.
La disposizione di cui alla lettera p) della parte consequenziale della proposta emendativa modifica l’articolo 35 dove viene ampliata l’applicazione della ritenuta d’acconto a nuove fattispecie.
In particolare, le disposizioni, attraverso l’introduzione di un obbligo di sostituzione di imposta all’interno di settori economici che ne sono sprovvisti, consentono di aumentare la capacità dell’Amministrazione finanziaria di intercettare i fenomeni evasivi – grazie al contrasto di interessi che si crea tra sostituto e sostituito – e rendere il sistema impositivo maggiormente conforme ai canoni della compliance by design. Per quantificare i conseguenti effetti sul gettito, si evidenzia preliminarmente che la Relazione sull’Economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva 2025 (relativa all’anno 2022), redatta ai sensi dell’articolo 10-bis.1. (“Monitoraggio dell’evasione fiscale e contributiva”) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), ha stimato la propensione media al gap (i.e.: propensione Irpef ed Ires, ponderata per i rispettivi potenziali) in misura pari al 42%. Per utilizzare il dato da ultimo citato, è stato quantificato, tramite l’analisi dei modelli dichiarativi presentati in relazione all’anno 2023, il totale dei componenti positivi dichiarati da coloro che operano nei nuovi settori economici interessati dalla ritenuta.
Dividendo tale valore, ammontante a 1,4 miliardi di euro, per il complemento a uno della propensione al gap (cioè: 58%) si ottiene il totale dei componenti positivi, inclusi quelli non dichiarati, per un importo corrispondente a 2,4 miliardi di euro.
Fatto ciò, applicando alla differenza tra i componenti positivi ricostruiti e quelli dichiarati (pari a 1 miliardo) la ritenuta di imposta determinata nel suo ammontare medio (8%= [(23/2)+(23/5)]/2), si ottiene un maggior gettito strutturale pari a 80 milioni. A tal proposito, si rileva che, rispetto ai componenti non correttamente dichiarati, la ritenuta è idonea a produrre un maggior gettito definitivo, poiché non si attiva il meccanismo dello scomputo in dichiarazione da parte del percipiente. Inoltre, rispetto ai compensi correttamente dichiarati, la ritenuta è in grado di ridurre il fenomeno del collection gap, con un conseguente maggior gettito che può essere determinato moltiplicando la propensione al gap da riscossione Irpef ed Ires (5%) per l’importo della ritenuta applicata sui compensi dichiarati, ottenendo quindi un valore di 5,6 milioni [(0.08*(1,4 miliardi))*0.05].
In ultimo, si rileva che per tenere conto della decorrenza della disposizione in argomento, per l’anno 2026 il maggior gettito è prudenzialmente quantificato in 10/12 del totale.
Tutto ciò premesso, a seguire si riportano in forma tabellare gli effetti di gettito, in termini di cassa, ascrivibili all’ampliamento dell’applicazione della ritenuta d’acconto:
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Dal 2030 |
|
71,3 |
85,6 |
85,6 |
85,6 |
85,6 |
La disposizione di cui alla lettera q) della parte consequenziale della proposta emendativa introducono i seguenti articoli aggiuntivi.
L’articolo 36-bis (Imposta sostitutiva acquisto partecipazioni) che modifica l’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, relativo alla norma sulla possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 18 per cento, innalzando l’imposta sostitutiva al 21 per cento a decorrere dal 2026.
Ai fini della stima, utilizzando la medesima metodologia della relazione tecnica originaria, si è proceduto a quantificare gli effetti di gettito.
Di seguito gli effetti finanziari conseguenti alla proposta normativa:
|
|
2026 |
2027 |
dal 2028 |
|
Imposta sostitutiva |
239,9 |
239,9 |
239,9 |
|
Valori in milioni di euro |
|
|
|
L’articolo 36-ter (Esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito) che prevede una modifica alla Nota 2-bis della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, volta ad escludere dall’applicazione dell’imposta di bollo i contratti di credito al consumo, già esclusi a legislazione vigente.
A legislazione vigente è previsto il versamento dell’imposta di bollo, nella misura fissa di 16 euro, sui contratti di credito al consumo, fatta eccezione per quelli di importo inferiore a 200 euro e a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni, senza interessi e oneri, per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme.
La Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (Second Credit Consumer Directive o “CCD 2”), che ha abrogato la precedente Direttiva in materia, non contempla più le suddette esclusioni, lasciando in ogni caso la possibilità agli Stati membri UE di prevederle.
Dal punto di vista finanziario, la modifica, che peraltro si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026, non determina effetti, consolidando il gettito attualmente scontato nei tendenziali di bilancio.
La disposizione di cui alla lettera r) della parte consequenziale della proposta emendativa introduce dei commi aggiuntivi all’articolo 132 finalizzati a consentire ai risparmiatori, che hanno presentato, entro il termine legale stabilito, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) di cui all’articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di ripresentare al predetto Fondo le domande di indennizzo già presentate a suo tempo e respinte in tutto o in parte per errori formali o per ragioni di incompletezza documentale. Per il riconoscimento degli indennizzi relativi alle domande di cui in esame è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l’anno 2026 da erogare, da parte di Consap, nella misura massima di 20 milioni di euro per l’anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
Per gli emolumenti dei componenti della Commissione tecnica di cui al comma 5-ter è autorizzata la spesa nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l’anno 2026. È altresì autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a., relative al pagamento degli indennizzi, nella misura massima di 20 milioni di euro per l’anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2027.
Pertanto con riferimento al pagamento degli indennizzi, gli effetti in termini di saldo netto da finanziare sono pari a 80 per l’anno 2026 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 20 milioni di euro per l’anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2027.
