Manovra, accordo sulla super tassa dei dividendi delle holding. Si applica solo sotto il 5% e sotto 500mila euro. Anteprima Affaritaliani - Affaritaliani.it

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Ultimo aggiornamento: 11:08

Manovra, accordo sulla super tassa dei dividendi delle holding. Si applica solo sotto il 5% e sotto 500mila euro. Anteprima Affaritaliani

Il tutto finirà nel maxiemendamento del governo

Di Alberto Maggi

Manovra, completamente riscritto l'articolo 18

Trovata la soluzione per la spinosa questione della super tassazione dei dividendi delle holding con partecipazioni in società controllate. Un tema molto dibattuto in queste settimane e sollevato soprattutto da Forza Italia. In base al testo della Legge di Bilancio uscito dal Consiglio dei ministri le controllanti con partecipazioni inferiori ai 10% avrebbero dovuto pagare il 24% di tasse sui dividendi delle controllate con il rischio di fuga di capitali.

La Commissione Bilancio del Senato in accordo con il governo è con il Mef interverrà per aggiustare e ammorbidire l'imposizione fiscale. Stando all"EMENDAMENTO 5 Riformulazione all’emendamento 7.9 che assorbe le proposte emendative 17.1, 18.6, 18.0.1, 20.2, 26.9, 31.0.2, 32.3, 33.1 e 36.0.8" depositato venerdì dalla Commissione Bilancio di Palazzo Madama (e che si inizierà a esaminare da domenica in tarda serata), e che Affaritaliani è in grado di anticipare, la norma - che finirà nel maxiemendamento del governo all'intera manovra - diventa la seguente:

d) sostituire l’articolo 18 con il seguente:  
 «Art. 18 (Modifiche alla disciplina dei dividendi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all’articolo 58, al comma 2, dopo le parole “articolo 87” sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;
b) all’articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:
«1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell’esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell’esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l’articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.
1-bis. L’esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:
a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;
b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

c)  all’articolo 87:
1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1.1. L’esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L’esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».

In sostanza la super-tassazione del 24% dei dividendi delle società controllate da parte delle holding si applicherà solo in caso di partecipazioni inferiori al 5% e non al 10 come era precedentemente e solo se inferiori a 500 mila euro. Una soluzione che riduce fortemente il peso della tassazione ed eviterà la fuga di investitori dall'Italia.

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