Affaritaliani ha visionato lo schema di decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 e ridefinisce la tutela penale dell’ambiente introducendo un quadro normativo più ampio e rigoroso. Già negli articoli 1 e 2 vengono fissati oggetto e definizioni, con l’estensione della protezione a concetti come “ecosistema” e “habitat all’interno di un sito protetto”, ampliando così il perimetro delle condotte rilevanti.
Il nucleo centrale della riforma è contenuto nell’articolo 3, che modifica in modo incisivo il codice penale. In particolare, viene rafforzato l’articolo 452-bis sul reato di inquinamento ambientale, includendo espressamente gli habitat tra i beni giuridici tutelati e introducendo aggravanti quando il danno riguarda aree protette, specie tutelate o ecosistemi di grandi dimensioni, oppure quando produce effetti durevoli o pericoli per la salute umana. Lo stesso articolo introduce inoltre il nuovo articolo 452-bis.1, che punisce la produzione e la commercializzazione di prodotti inquinanti, ampliando la responsabilità anche a chi immette sul mercato beni dannosi. Sempre nell’articolo 3 viene chiarita, con l’introduzione dell’articolo 452-quinquiesdecies, la nozione di “abusività”, includendo anche le violazioni del diritto dell’Unione europea o autorizzazioni ottenute in modo illecito, e viene abrogato l’articolo 733-bis.
Gli articoli 4 e 5 introducono nuove fattispecie di reato specifiche: il primo riguarda la produzione e il commercio di sostanze lesive dello strato di ozono, mentre il secondo disciplina le condotte illecite relative ai gas a effetto serra, prevedendo sanzioni penali e pecuniarie differenziate. L’articolo 6 richiama l’applicazione delle disposizioni già previste dal codice penale per i reati ambientali, mentre l’articolo 7 stabilisce la pubblicazione delle sentenze di condanna.
Sul piano della responsabilità degli enti, l’articolo 8 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, ampliando i casi di responsabilità amministrativa e aumentando le sanzioni pecuniarie, soprattutto in presenza di circostanze aggravanti.
Una parte rilevante del provvedimento è dedicata al coordinamento e alla prevenzione. L’articolo 9 introduce obblighi di raccolta e trasmissione dei dati statistici sui reati ambientali, mentre l’articolo 10 istituisce un sistema di coordinamento nazionale presso la Procura generale della Corte di cassazione per rafforzare la cooperazione tra le autorità. L’articolo 11 prevede l’adozione, entro il 2027, di una strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali, con obiettivi, priorità e aggiornamenti periodici.
Infine, l’articolo 12 interviene sulla disciplina dei rifiuti modificando il decreto legislativo n. 152 del 2006 e rafforzando le sanzioni per la gestione irregolare, mentre l’articolo 13 introduce la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che l’attuazione del decreto non comporti nuovi oneri per la finanza pubblica.

