L’ordinanza 7134/2026 della Cassazione riaccende il confronto sui finanziamenti alle aziende in difficoltà: tra responsabilità degli istituti, garanzie dello Stato e necessità di non soffocare la ripresa.
Quando una banca finanzia un’impresa in crisi, la salva o ne prolunga il dissesto? La risposta coinvolge lavoratori, fornitori, creditori e, quando intervengono garanzie pubbliche, anche la collettività.
La Cassazione: il credito non può mascherare il dissesto
L’ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026 affronta il caso di finanziamenti concessi nel 2020 a un’azienda già in grave dissesto, in parte assistiti da garanzia pubblica. Una delle somme era servita a estinguere un precedente debito verso la stessa banca, riducendone l’esposizione senza risolvere la crisi aziendale.
La Cassazione ha confermato l’esclusione dei crediti bancari dal passivo fallimentare, riconoscendo, nelle circostanze accertate, la nullità dei finanziamenti e l’irripetibilità delle somme ai sensi dell’articolo 2035 del Codice civile. La norma esclude la restituzione di prestazioni volontariamente eseguite per uno scopo contrario al buon costume, inteso anche come rispetto dei principi fondamentali di correttezza economica.
Non significa che finanziare un’impresa insolvente sia sempre illecito. Il problema nasce quando il credito serve a rinviare l’emersione di una crisi senza prospettive, aggravando le perdite e i danni per gli altri creditori.
Il rischio d’impresa non è una colpa
Già le pronunce n. 18610 e n. 24725 del 2021 avevano distinto il credito abusivo da quello concesso sulla base di ragionevoli prospettive di risanamento. In quelle decisioni il tema era soprattutto la responsabilità risarcitoria della banca; l’ordinanza del 2026 affronta invece anche nullità contrattuale e impossibilità di recuperare le somme. Conseguenze diverse, che richiedono accertamenti specifici.
La distinzione è decisiva. Nessuna banca può pretendere la certezza della restituzione: concedere credito comporta rischi. Un piano industriale credibile può fallire senza che il finanziamento sia stato illegittimo. Conta la qualità della valutazione compiuta prima dell’erogazione, non soltanto l’esito successivo.
Al contrario, sostenere artificialmente un’attività ormai priva di prospettive può ampliare il dissesto, danneggiando fornitori, dipendenti e creditori.
Garanzie pubbliche: chi sostiene il costo?
Il caso apre anche una questione delicata: che cosa accade alla garanzia dello Stato se il finanziamento sottostante viene dichiarato nullo? Le garanzie nascono per facilitare investimenti e continuità aziendale, non per trasferire automaticamente sui contribuenti le conseguenze di condotte bancarie illegittime.
Tuttavia, la nullità del prestito non comporta necessariamente l’inefficacia della garanzia: occorre esaminare le regole applicabili e le caratteristiche della singola operazione. La Cassazione non ha risolto la questione in via generale.
La sfida è evitare due errori opposti: lasciare impuniti gli abusi e scoraggiare i finanziamenti alle aziende recuperabili. Un irrigidimento indiscriminato potrebbe restringere il credito, ma è un rischio potenziale, non un effetto già dimostrato. Il principio è semplice: sanzionare il credito che alimenta un dissesto irreversibile, proteggere quello che offre all’impresa una possibilità concreta di ripartire.
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