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Separarsi senza litigarsi i figli. Gli avvocati dettano le regole

In Italia si consumano ogni anno 88mila i divorzi, 54mila le separazioni. In un caso su due le coppie hanno un figlio minorenne. Come superare la conflittualità derivante dalla suddivisione degli obblighi tra gli ex coniugi è stato il tema affrontato in un convegno svoltosi mercoledì a Roma. Gli esperti hanno analizzato le complessità emerse dall’applicazione delle nuove norme sul tema dell’affido condiviso

Separatevi e non litigate: l’affidamento condiviso risolverebbe in molti casi la conflittualità tra le coppie nei tribunali. Quasi banale il consiglio che viene dagli avvocati che riguarda un tema sempre più sentito in Italia. Secondo i recenti dati ISTAT, relativi all’anno 2010, in Italia le separazioni sono state 88.191 i divorzi 54.160. Il 69% delle separazioni riguarda coppie con figli ed il 51% delle separazioni con figli riguarda coppie con figli minori. Gli avvocati del “Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto della famiglia e dei minori” si sono riuniti a Roma per presentare ad un convegno gli aspetti critici della nuova norma in materia di “Affido condiviso”, analizzando le complesse questioni economiche che vengono a verificarsi a seguito della separazione e del divorzio.

“L’applicazione dei principi relativi all’affidamento condiviso – ha commentato l’Avvocato Lello Spoletini, presidente dell’associazione – permetterebbe un abbassamento della conflittualità e soprattutto favorirebbe la consensualizzazione”. Nella separazione legale come nel divorzio la solidarietà post-coniugale assume una valenza strettamente patrimoniale ed economica, come sancito dall’art. 156 CC.
La condizione essenziale affinché il coniuge possa ottenere l’assegno di mantenimento è che non disponga di redditi propri e non abbia adeguati mezzi di sostentamento. La stessa adeguatezza dei mezzi di sostentamento viene valutata cristallizzando la situazione di fatto al momento della richiesta del provvedimento, ed in rapporto alla pregressa posizione economico-sociale della coppia, obbligando il Giudice a valutare la vita sociale condotta, il contesto in cui i coniugi vivevano, il tenore di vita condotto, circostanze tutte che fanno emergere i bisogni emergenti e da soddisfare anche a seguito della separazione e del divorzio.
Nell’interesse poi dei figli minori viene a stabilirsi la loro collocazione ed assegnazione della casa coniugale. Il Tribunale, quindi, nel concedere ai coniugi l’autorizzazione a vivere separati, in maniera circostanziata affronta anche tutti gli aspetti che devono regolare la vita degli stessi nel perdurare della separazione.
L’affidamento condiviso deve essere sempre concesso secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, I sezione civile, nelle sentenza n° 16593/2008 e n° 26587/2009. “ (…) l’affidamento condiviso (…) si pone non più come evenienza residuale, bensì come regola; rispetto alla quale costituisce eccezione l’affidamento esclusivo”. Inoltre “… non può ritenersi precluso dalla mera conflittualità tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (…). occorre viceversa, (…), che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore…”.
Sempre in tema di affido condiviso la corte di Cassazione, IV sezione civile con la sentenza N. 24841 del 7/12/2010 sancisce che “(…) La regola dell’affidamento condiviso dei figli può essere derogata solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere necessariamente sorretta da una motivazione non più solo in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore (…)”.