Fisco e Dintorni
Le sanzioni fiscali non producono interessi

Attenzione agli interessi applicati dal Fisco.
Il contribuente deve sempre controllare che il concessionario della riscossione non applichi illegittimamente interessi di mora sia sulle sanzioni fiscali che sugli interessi già irrogati (cosiddetti interessi anatocistici).
Infatti, seppur si tratti di una questione poco esaminata dalla giurisprudenza di legittimità, i giudici leccesi hanno posto l’attenzione sull’argomento.
Sul punto la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza 2226/19 depositata il 19.11.19 ha sancito che: “… il ricorrente deduce l’illegittima applicazione degli interessi di mora sulle sanzioni e gli interessi. Il motivo è fondato. Ai sensi dell’art.2 comma 3 d.lgs. 472/97 la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi. A sua volta l’art.30 D.P.R. n.602/1973, nel testo novellato dal d.l.n.70/11, convertito in l. n.106/11 completa la fattispecie violata da Agenzia delle Entrate-Riscossione stabilendo che “decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Pertanto, tale previsione normativa-confermando quella di cui al citato art.3 comma 3 d.lgs. 472/97- esclude la produzione degli interessi di mora sulle sanzioni. Ne consegue che gli interessi sulle sanzioni, applicati dall’Amministrazione, non sono dovuti, e vanno dunque espunti dal calcolo della pretesa tributaria” (si veda sentenza su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti).
La vicenda trae spunto da un processo in cui ad un imprenditore salentino venivano ingiunte una serie di cartelle esattoriali, all’interno delle quali veniva richiesta la corresponsione di somme tributarie (IRPEF) insieme agli interessi di mora applicati sulle sanzioni da Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il contribuente, assistito dall'Avv. Matteo Sances, lamentava i seguenti motivi di gravame: il difetto di notifica e il venir meno della prescrizione decennale, l’illegittima applicazione degli interessi di mora sulle sanzioni, l’errata applicazione delle somme a titolo di aggio e il difetto di motivazione in merito al calcolo degli interessi.
I giudici, in merito all’applicazione degli interessi di mora sulle sanzioni, accoglievano il ricorso proposto deducendo la violazione del d.lgs. 472/97 art.2 comma 3 e a sua volta del D.P.R. n.602/1973 art.30.
Nel caso di specie, dunque, non vi è dubbio di come, nonostante i disposti normativi siano di cristallina e facile comprensione, il concessionario abbia comunque illegittimamente applicato, oltre alle sanzioni e gli interessi maturati, anche gli ulteriori interessi di mora sulle sanzioni.
Ebbene, in ragione di quanto sin qui esposto, non può che ritenersi come l’agire del concessionario della riscossione, così orientato, sia apparso palesemente illegittimo oltreché irrimediabilmente lesivo dei diritti del contribuente, vedendosi quest’ultimo “costretto” a dover far fronte ad una pretesa impositiva sproporzionata in eccesso nel suo quantum, e quindi, non dovuta.
Dott. Danilo Romano