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Fisco e Dintorni
Rimborsi per contributi INPS e INAIL: novità dalla Cassazione

Rimborso in arrivo per i contribuenti.

Secondo quanto stabilito da una recente pronuncia della Cassazione, infatti, se i contribuenti hanno versato contributi già prescritti HANNO DIRITTO AL RIMBORSO (sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.23397 del 25/10/2016, dep. 17/11/2016, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).

Tale importante principio emerge da una sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, nella quale i giudici – oltre a chiarire che la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali è sempre di 5 anni, anche se è intervenuta la notifica di un atto di Equitalia che nel frattempo non è stato impugnato nei termini – danno importanti indicazioni anche in merito ai contributi prescritti e pagati “in ritardo”.

Sul punto, infatti, gli ermellini chiariscono come “la legge n.335 del 1995, art. 3, comma 9, non ha fatto altro che ripristinare il tradizionale termine quinquennale con decorrenza 1 gennaio 1996. Tale ultima disposizione ha altresì reiterato, estendendone l’applicabilità a tutte le assicurazioni obbligatorie, il principio… della irrinunciabilità della prescrizione, secondo cui <<non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione>>… Quanto all’impossibilità di effettuare i versamenti dopo il decorso del termine prescrizionale, la nuova norma ha specificato che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono soggette a prescrizione e <<non possono essere versate>> dopo il decorso del relativo termine. Pertanto, dopo lo spirare di tale termine, l’Ente di previdenza non solo non può procedere all’azione coattiva rivolta al recupero delle omissioni ma è tenuto a restituire d’ufficio il pagamento del debito prescritto effettuato anche spontaneamente in deroga alla disposizione contenuta nell’art.2940 cc secondo cui: <<Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”.

In poche parole, se un contribuente nel 2016 ha pagato spontaneamente, oppure a seguito di diffida da parte di Equitalia, contributi INPS o INAIL relativi al 2010 o ad anni precedenti (quindi più vecchi di 5 anni) allora ha diritto a chiedere il rimborso.

Alla luce di quanto stabilito dalla Suprema Corte, dunque, si invitano tutti i contribuenti a verificare la correttezza dei versamenti effettuati.

Avv. Matteo Sances

Avv. Riccardo Chirivì

 

 

 

 

 

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    #rimborsoinps #rimborsoinail #cassazione #contributi





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