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Fisco e Dintorni
Trattamento di fine servizio: novità per le Forze di Polizia
Avv.ti Matteo Sances e Hiroshi Pisanello

La liquidazione del trattamento di fine servizio (T.F.S.), con inclusione, nella base di calcolo, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art.6bis del D.L. n.387/1987, deve essere riconosciuta anche nei confronti degli ex appartenenti alle Forze di Polizia (sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare) collocati in congedo a domanda, a condizione, però, che gli stessi abbiano compiuto 55 anni di età ed abbiano maturato 35 anni di servizio utile.

E’ questo il principio di diritto sancito dal Consiglio di Stato che, con una recente sentenza, ha accolto l’appello proposto da un ex Prefetto, volto ad ottenere la liquidazione del proprio T.F.S. attraverso il computo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art.6bis del D.L. n.387/1987 (Sentenza n.1231/2019 pronunciata l’8.11.2018 e depositata il 22/02/2019, Presidente Dott. Marco Lipari, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it - sezione Documenti).

Nello specifico, un ex Prefetto, collocato a riposo per il raggiungimento del limite massimo di anzianità contributiva, aveva proposto ricorso dinanzi al T.A.R. della Puglia in quanto il suo T.F.S. era stato liquidato dall’I.N.P.S. senza tener conto dei sei scatti stipendiali previsti dall’art.6bis del D.L. n.387/1987.

Il Tribunale Amministrativo adito, con sentenza n.607/2017, rigettava il ricorso presentato dal ricorrente per due ordini di ragioni. In primo luogo, il T.A.R. Puglia evidenziava come il beneficio dei sei scatti stipendiali non fosse incluso nell’elenco delle voci computabili ai fini della liquidazione del T.F.S. (elenco dettato dall’art.38 del D.P.R. n.1032/1973) e, in secondo luogo, come il predetto beneficio potesse trovare applicazione solo nei confronti del personale “cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”, mentre l’ex Prefetto era stato collocato a riposto per il raggiungimento del massimo di anzianità contributiva.

A seguito di ciò, il ricorrente impugnava la sentenza di primo grado dinanzi al Consiglio di Stato, sottolineando come, ai sensi del comma 2 dell’art.6bis del D.L. n.387/1987, l’applicazione dei sei scatti spettasse anche al “personale che chiede di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”.

I Giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuto fondato tale motivo di impugnazione, affermando che “In primo luogo, non è condivisibile il punto della sentenza appellata che fa discendere l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente dal fatto che l’elenco delle voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità per cui è causa, contenuto nell’art. 38 D.P.R. n. 1032/1973, rubricato “Base contributiva”, “non contempla la computabilità dei sei scatti biennali oggetto di controversia”. Basti osservare, in senso contrario, che il beneficio reclamato dalla parte appellante rinviene il suo fondamento normativo nel disposto dell’art. 6 bis D.L. n. 387/1987, ovvero in una disposizione successiva a quella recata dall’art. 38 D.P.R. n. 1032/1973 e dotata, nei confronti di quest’ultima, di ogni coerente effetto integrativo. Quanto poi al rilievo, contenuto nella sentenza appellata, secondo cui l’art. 6 bis  D.L.  n.  387/1987  sarebbe  applicabile  al  solo  personale  “cessato  dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”, laddove l’appellante è stato collocato a riposo dal Ministero dell’Interno per il raggiungimento del massimo di anzianità contributiva, deve solo evidenziarsi, in senso contrario, che la situazione dell’appellante si attaglia perfettamente alla fattispecie contemplata dal secondo comma, a mente del quale “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile”.

Alla luce di quanto sopra esposto ne deriva, dunque, che gli ex appartenenti alle Forze di Polizia, collocati in congedo a domanda, hanno diritto ad ottenere la liquidazione del T.F.S. mediante l’applicazione dei sei scatti previsti dall’art.6bis del D.L. n.387/1987 a condizione, però, che gli stessi abbiano compiuto 55 anni di età ed abbiano maturato 35 anni di servizio utile (x maggiori ragguagli  info@centrostudisances.it ).

Avv. Hiroshi Pisanello

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it

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    Tags:
    #tfr #polizia #inps #sances #trattamentodifinerapporto





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