Il mancato tesseramento non basta a escludere Giovanni Malagò dalla presidenza Figc e non giustifica il commissariamento. È la conclusione dei cinque giuristi chiamati a rispondere ai quesiti sulla candidatura e sulla successiva elezione.
Cassese e gli altri esperti escludono il commissariamento: per Ruperto l’elezione non può essere ribaltata
er i cinque giuristi consultati dalla Federcalcio, il tesseramento non è un requisito essenziale per candidarsi alla presidenza e la sua eventuale assenza non consente di commissariare la federazione. I pareri riguardano l’elezione di Giovanni Malagò e saranno sottoposti martedì alla Giunta esecutiva e al Consiglio del Comitato olimpico. Le conclusioni di Sabino Cassese, Bernardo Giorgio Mattarella, Antonio Nuzzo, Saverio Ruperto e Pietro Sirena convergono sui due quesiti formulati. Il primo riguarda la necessità del tesseramento per presentare la candidatura, il secondo la possibilità che la sua mancanza costituisca una “grave violazione” dello Statuto tale da giustificare il commissariamento. A entrambe le domande, i pareri oppongono un “no”.
Cassese attribuisce maggiore valore giuridico, ai fini della candidabilità, a “l’accredito” da parte di una delle componenti federali. Il tesseramento viene invece considerato un adempimento di natura burocratica. Il giurista richiama anche due disposizioni dello Statuto Figc. L’articolo 24.5, relativo al presidente, non indica il tesseramento tra i requisiti. L’articolo 29.19, dedicato ai dirigenti sportivi, parla invece di soggetti “in regola col tesseramento”. Secondo questa lettura, la norma riguarda chi è già tesserato e non impone a un candidato alla presidenza di esserlo preventivamente. Le disposizioni sul tesseramento non riguarderebbero inoltre il presidente federale, che non svolge “l’attivita’ sportiva” richiamata dalle norme.
Nessuna base per il commissariamento secondo Ruperto, Nuzzo e Mattarella
Nei pareri di Ruperto, Nuzzo e Mattarella viene esclusa anche la possibilità di utilizzare il mancato tesseramento come presupposto per commissariare la Figc. La sua assenza non viene considerata una “grave violazione” dello Statuto.
Ruperto affronta direttamente gli effetti sull’elezione e sostiene che “non puo’ essere ribaltata”.
Il motivo riguarda i termini previsti per contestare la candidatura. L’impugnazione doveva essere presentata entro sette giorni. Contro quella di Malagò si era mosso soltanto Renato Miele, con un ricorso successivamente dichiarato inammissibile in tre gradi di giudizio. Non avevano invece presentato ricorso la procura Figc “o altri legittimati”. Per Ruperto, decorso quel termine, non è più possibile intervenire sull’ammissione della candidatura. “Oggi pertanto l’elezione di Giovanni Malagò è diventata intangibile”.
Il parere aggiunge che “nessuno, neanche il Coni, ha piu’ la possibilita’ di ribaltare la decisione sull’ammissione” della candidatura e la successiva elezione. Un eventuale intervento del Coni successivo alla segnalazione della Procura generale, secondo la stessa ricostruzione, “potrebbe tradursi in iniziative di altro tipo, ma non avrebbe alcun effetto su una nomina divenuta oramai inattacabile”.
La conclusione comune dei cinque pareri è quindi che il tesseramento non possa essere utilizzato né per annullare l’elezione di Malagò né come presupposto per il commissariamento della Federcalcio.


