Finanza
L'anatocismo bancario è fuori legge
La possibilità che si pratichi l’anatocismo senza limiti nei rapporti di conto corrente tra una banca, o altro intermediario, e un cliente contrasta con il principio di parità di trattamento. Era prevedibile che, prima o poi, la normativa provvisoria – introdotta un paio d'anni fa per troncare il conflitto − sarebbe stata cambiata.
Già dallo scorso 15 aprile 2016 la periodicità di liquidazione degli interessi passava da periodicità libera (tipicamente trimestrale o semestrale) al vincolo annuale. Le date previste per la liquidazione annuale degli interessi sono quindi obbligatoriamente il 31 dicembre di ciascun anno oppure, logicamente, il termine del rapporto tra cliente e banca.
Con questo primo passo si iniziava a smantellare nel sistema bancario italiano la piaga dell’anatocismo, cioè il calcolo degli interessi bancari in regime di capitalizzazione composta anziché in regime di capitalizzazione semplice, il che determinava una crescita esponenziale del debito. Giuridicamente, in un’obbligazione pecuniaria l’applicazione dell’anatocismo comporterebbe l’obbligo di pagamento non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già scaduti.
Finalmente in agosto con un comunicato stampa il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le disposizioni applicative. Il nuovo testo prevede che dal 1° ottobre 2016:
- nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno.
- gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sul capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido;
- gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
- il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.
- in ogni caso, prima che gli interessi maturati diventino esigibili, si richiede che al cliente venga assicurato un periodo pari ad almeno 30 giorni da quando egli abbia avuto effettiva conoscenza dell’ammontare degli interessi stessi; in questo modo il cliente ha a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente;
- per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento è consentito che il cliente e la banca possano pattuire il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido.
Resta da definire il tema dell’autorizzazione preventiva del cliente all’addebito periodico degli interessi e risolvere altre questioni problematiche di carattere formale, come ad esempio i dubbi legali e contabili relativi al periodo dal 1° gennaio 2014 al 15 aprile 2016, ma ci si aspetta un veloce chiarimento da parte del Ministero, che dovrebbe esemplificare gli adeguamenti contrattuali e contabili imposti dal nuovo art. 120 TUB e le modalità per ottenere dal cliente una valida autorizzazione preventiva per l’addebito periodico degli interessi.
Paolo Brambilla