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Medicinali stupefacenti, nuove regole per sicurezza e tracciabilità nelle strutture sanitarie

Il provvedimento punta a prevenire furti, sottrazioni, manomissioni e utilizzi impropri nel circuito sanitario

Medicinali stupefacenti, nuove regole per sicurezza e tracciabilità nelle strutture sanitarie

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 15 settembre 2026 con nuove regole per la gestione dei medicinali stupefacenti o psicotropi

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 223 del 25 settembre 2026, il decreto del 15 settembre 2026 che disciplina le misure minime uniformi per la sicurezza, la custodia, la tracciabilità e la gestione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il provvedimento riguarda i medicinali ad uso umano e veterinario inclusi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, allegate al DPR 309/90, detenuti o utilizzati nelle strutture sanitarie pubbliche e private.

Il decreto è stato emanato nell’ambito delle attività connesse al Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di fentanyl e altri oppioidi sintetici e nasce dall’esigenza di definire modalità uniformi di gestione dei medicinali stupefacenti, con l’obiettivo di prevenire furti, sottrazioni, manomissioni, frodi documentali, utilizzi impropri e diversioni dal circuito sanitario legale.

Entrato in vigore il 26 settembre 2026, il decreto si applica alle farmacie ospedaliere e territoriali delle aziende sanitarie, agli ospedali e alle case di cura pubbliche e private prive di unità operativa di farmacia, alle unità operative ospedaliere e territoriali diverse dalla farmacia e ai servizi pubblici per le dipendenze.

Rientrano nell’ambito di applicazione anche le strutture penitenziarie, i magazzini centralizzati delle aziende sanitarie e le altre strutture pubbliche e private previste dall’articolo 42 del DPR 309/90.

Sono inoltre comprese le strutture veterinarie, ad eccezione di quelle indicate dall’accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome del 26 novembre 2003 che detengano giornalmente una quantità di confezioni di medicinali delle sezioni A, B e C inferiore a sette.