Sentenza storica quella del 31 marzo 2014 pronunciata in favore di Bet1128 relativamente al sequestro di un CTD di Bisceglie con provvedimento del Tribunale di Trani, che ribalta un precedente orientamento dello stesso organo Supremo di Giustizia, peraltro l’unico su Bet1128.
Accogliendo in toto il ricorso proposto dal difensore di Bet1128 Avvocato Vincenzo Scarano la Corte di Cassazione ha sancito la fondatezza delle argomentazioni sentenziando: “La possibilità di condizionare l’esercizio di un’attività di impresa sul territorio nazionale ad autorizzazioni amministrative, per un operatore economico dell’Unione Europea, è consentito, ma non è possibile ritenere valido il diniego del rilascio di dette autorizzazioni e consecutivamente applicazioni di sanzioni penali per l’esercizio di una attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o autorizzazione di polizia a persone legate ad un operatore che sia stato escluso dalle gare pertinenti in violazione del diritto dell’Unione”.
La Cassazione prosegue: “La più recente giurisprudenza comunitaria ha evidenziato come possa consumarsi una discriminazione in violazione di una libertà di stabilimento, nell’ipotesi di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni (bando 2000 ndr) non abbiamo effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara”. Bet1128, pur manifestandone l’interesse, non ha partecipato al bando del 26/07/2012 (bando 2000) in quanto illegittimo e strutturato in modo tale da reiterare la discriminazione ricorrendo al Tar del Lazio. “La situazione lamentata dal ricorrente” prosegue la Corte Suprema “ben può ricondursi ad una forma discriminatoria indiretta che se commessa con lo strumento legislativo autorizza l’intervento della Corte Costituzionale”.

