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L'avvocato del cuore
"Sono stata tamponata, può risarcirmi i danni all'auto la mia assicurazione?"

Buon giorno Avvocato, ho avuto un incidente stradale. Mentre, con la mia auto, ero ferma a un semaforo, sono stata tamponata da un'altra macchina. Me la sono cavata con 15 giorni di prognosi e nessun danno permanente, ma la mia macchina è rimasta gravemente danneggiata. Posso chiedere di essere risarcita direttamente dalla mia assicurazione?”

 

Con il Decreto Legislativo n. 209 del 2005 è stato introdotto, nel nostro ordinamento, il cosiddetto indennizzo diretto. Con l’obiettivo primario di garantire maggiore celerità all’effettivo pagamento dei danni patiti in occasione di sinistri stradali.

Tale istituto, infatti, prevede che a risarcire il danno, sia patrimoniale (quanto necessario a riparare l’automobile) sia biologico (le lesioni psicofisiche patite), subito da chi viene coinvolto in un indicente sia proprio, e appunto “direttamente”, la sua compagnia e non quella del danneggiante. Come invece avveniva prima del 2005. E in certi casi tutt’ora accade.

Perché possa procedersi con l’indennizzo diretto, secondo la previsione degli articoli 145 e 148 del Decreto Legislativo n. 209/2005, devono però necessariamente sussistere, nel caso concreto, alcuni presupposti di fatto.

In particolare, deve essere avvenuto uno scontro che abbia coinvolto solamente due veicoli (auto, moto, camion ecc.). Veicoli che, inderogabilmente, devono essere a motore, immatricolati in Italia, regolarmente assicurati. Nessuno dei mezzi coinvolti, inoltre, può essere una macchina agricola o un mezzo speciale.

Infine, è altresì condizione imprescindibile per l’applicazione dell’indennizzo diretto, che nessuno dei soggetti coinvolti nel sinistro abbia riportato, nell’occasione, lesioni psico-fisiche gravi.

Sono ritenute gravi, secondo la previsione legislativa, quelle lesioni che comportano per il danneggiato un grado di invalidità permanente superiore al 9%.

Basta che manchi una delle condizioni oggettive e soggettive sopra esposte per escludere la possibilità di rivolgersi direttamente alla propria assicurazione.

E, a quel punto, il danneggiato dovrà avanzare ogni richiesta risarcitoria all’Assicurazione del danneggiante.

Ferma la sussistenza dei requisiti di legge per chiederlo, ai fini pratici, l’indennizzo diretto prevede che il proprietario (nel caso di solo danno alla macchina) e/o il conducente (nel caso anche di lesioni fisiche) del veicolo incidentato invii formale richiesta di risarcimento del danno patito alla propria Compagnia di assicurazione.

Richiesta che, naturalmente, deve contenere l’indicazione di giorno e luogo dell’incidente, i dati identificativi dei veicoli coinvolti, il tipo di danno patito.

La Compagnia, ricevuta la richiesta e istruita la pratica di sinistro, dovrà, nei 60 giorni successivi (ridotti a 30 in caso i due soggetti coinvolti abbiano sottoscritto la constatazione amichevole di incidente sottoscritta da entrambi le parti; aumentati a 90 in caso di lesioni fisiche patite da uno o entrambi i protagonisti del sinistro), procedere al risarcimento dei danni accertati e quantificati nel loro esatto ammontare.

A tal fine, se, per i danni materiali, sono le fatture delle riparazioni all’automobile a fungere da elemento essenziale per la loro quantificazione, per i danni fisici si seguono le tabelle di legge che riconoscono un tot di euro per ogni giorno di inabilità temporanea e per le cosiddette lesioni micro-permanenti (ossia per i casi di invalidità permanente di grado sino al 9%).

Decorso inutilmente il termine di legge (come detto, “di regola” 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’Assicurazione), è possibile procedere giudizialmente per ottenere il ristoro di tutti i danni patiti nell’incidente.

Per quanto, ovviamente, nulla vieta di proseguire nelle trattative per la definizione bonaria della vertenza.

In ogni caso, prima di procedere giudizialmente, chi ha patito un danno in occasione di sinistro stradale deve prima obbligatoriamente esperire il tentativo di raggiungere un accordo stragiudiziale a mezzo di negoziazione assistita. Tale tentativo è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legge 132/2014, convertito nella Legge 162/2014.

 

*Studio Legale Bernardini de Pace

 

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