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L'avvocato del cuore
Dopo 30 anni niente figli: posso adottare contro il parere di mia moglie?

Caro Avvocato, mi chiamo Paolo, ho 58 anni e sono sposato con Monica da trent’anni. Considerato che non siamo riusciti ad avere figli, vorrei adottare Marco, un ragazzo di 35 anni al quale sono molto legato e al quale mi piacerebbe lasciare il mio patrimonio quando non ci sarò più. Mia moglie, però, non è d’accordo. Posso farlo comunque? Se sì, come devo fare?

L’adozione dei maggiori d’età ha l’obiettivo di trasferire il patrimonio e il cognome dell’adottante a un soggetto estraneo alla famiglia, senza far sorgere il rapporto di filiazione. A differenza dell’adozione dei minorenni, infatti, l’adozione del maggiorenne: non crea rapporti di parentela tra le rispettive famiglie; non presuppone lo stato di abbandono dell’adottato; non recide i legami dell’adottato con la famiglia d’origine. Unico scopo è semplicemente quello dinastico e/o patrimoniale.

Chi può adottare un maggiorenne?

L’adottante,

  • può essere una persona singola, oppure sposata. In quest’ultimo caso, l’altro coniuge non ha l’obbligo di adottare a sua volta;
  • non deve avere figli minorenni;
  • se ha figli maggiorenni devono accettare l’adozione;
  • deve avere compiuto 35 anni e deve avere almeno 18 anni in più della persona che vuole adottare. Al contrario, non esiste alcun limite massimo di età né per adottare, né per essere adottato.

Fin qui, caro Paolo, non ci sono ostacoli all’adozione di Marco. Lei, infatti, non ha figli (né minorenni, né maggiorenni), ha 58 anni e ha 23 anni in più di Marco.

Attenzione però. La legge richiede ulteriori presupposti per poter procedere con l’adozione di una persona maggiore d’età. E’ necessario, infatti:

  • il consenso, non solo dell’adottante, ma anche dell’adottando,
  • l’assenso dei genitori dell’adottando,
  • l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati,
  • infine, come anticipato sopra, l’assenso degli (eventuali) figli maggiorenni dell’adottante.

Se una di queste persone nega l’assenso/consenso, il Tribunale, su istanza dell’adottante, può pronunciare ugualmente l’adozione, se ritiene il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando.

Quindi, caro Paolo, è indispensabile che Sua moglie Monica Le dia il consenso all’adozione di Marco. Altrimenti sarà costretto a rivolgersi al Giudice.

Qual è l’iter da seguire?

L’adottante deve presentare la richiesta di adozione al Tribunale del luogo ove risiede.

Il Tribunale, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti voluti dalla legge e che l’adozione sia vantaggiosa per l’adottando, pronuncia la sentenza di adozione. Sentenza che viene comunicata all’Ufficiale di Stato Civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.

Cosa succede dopo?

Per effetto dell’adozione, il maggiorenne adottato:

  • assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio,
  • acquista il diritto a succedere all’adottante, mentre all’adottante non spetta alcun diritto di successione,
  • conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia d’origine.

Può essere revocata l’adozione?


L’adozione  può  essere  revocata  dal  Tribunale  per  indegnità,  cioè  quando  l’adottante/adottato attenta alla vita dell’adottato/adottante, del coniuge o dei suoi ascendenti o discendenti, oppure commette delitti punibili con la reclusione minima di 3 anni.

Quindi, caro Paolo, nonostante Lei abbia tutti i requisiti per poter procedere all’adozione di Marco, è necessario che Sua moglie Monica esprima il proprio consenso. L’unica alternativa che ha, se il rifiuto di Sua moglie lo ritiene ingiustificato, è ricorrere al Tribunale, affinché sia il Giudice ad autorizzarLa a procedere. Oppure la separazione legale tra di Voi.

 

Avvocato Rebecca Sinatra-Studio Legale Bernardini de Pace

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