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L'avvocato del cuore
"Il mio ex non versa più l'assegno di mantenimento. Come posso tutelarmi?"

 

Gentile avvocato, io e mio marito siamo separati da due anni e mezzo. Nell’accordo omologato dal Tribunale è stabilito che il 5 di ogni mese mio marito versi l’assegno di mantenimento direttamente sul mio conto. Inizialmente i pagamenti erano puntuali, ma da quando ha trovato una nuova compagna, sembra essersi “dimenticato” del suo obbligo mensile. Come posso tutelare i miei diritti?

Chi non paga tempestivamente i propri debiti rischia che sia un giudice a imporgli forzatamente di farlo. Perché ciò avvenga, il creditore, munito di “titolo esecutivo” (un contratto, un provvedimento del Tribunale) può attivare la procedura coattiva, cioè forzata, per ottenere il denaro che gli spetta. E lo può fare chiedendo che vengano aggrediti i beni del patrimonio del debitore. L’obiettivo, infatti, è quello di ottenere, dalla vendita di questi beni “pignorabili”, una certa somma capace di soddisfare il credito iniziale. I debiti hanno diversa natura e possono derivare da svariate situazioni: per esempio, una sentenza fonda l’obbligo di mantenimento di un coniuge in favore dell’altro.

L’assegno di mantenimento, infatti, è una somma di denaro che, a seguito di una separazione o un divorzio, deve essere corrisposta mensilmente al coniuge economicamente più debole. Che cosa succede se la parte obbligata, cioè il debitore, come nel caso di Suo marito, non corrisponde più alla parte beneficiaria, cioè il creditore, l’assegno di mantenimento? Se dopo l’intimazione, prima magari a parole, poi tramite lettera e poi con la diffida formale tramite l’vvocato, di pagare le somme arretrate non corrisposte, il debitore ancora non paga è purtoppo necessario con la “fase di esecuzione”. Dal latino “nulla executio sine titulo”: in altre parole, non esiste esecuzione senza titolo esecutivo.

Ma che cosa si intende per “titolo esecutivo”? E’, questo, un documento che, per le sue particolari caratteristiche, permette al creditore di agire in giudizio per ottenere “in concreto” quanto dovuto. Il provvedimento del Giudice, che sia la sentenza di separazione giudiziale o il verbale omologato di separazione consensuale, o ancora, la sentenza di divorzio, sono certamente ciascuno “titolo esecutivo” idoneo per dar vita all’azione di esecuzione forzosa. Non Le resta, quindi, che affidarsi a un buon avvocato per procedere alla notifica, anche nel Suo caso, del verbale omologato in copia autentica esecutiva e dell’atto di precetto. Quest’ultimo atto, non è altro che l’intimazione di pagamento che rivolgerà a Suo marito con l’avvertimento che, in caso di mancata corresponsione entro 10 giorni dal ricevimento dell’atto, si procederà “finalmente” con l’esecuzione, cioè con il pignoramento.

Se i separati scappano dai loro doveri, l’unico rimedio per indebolirli sono le “manieri forti”. In tal modo, col successivo pignoramento i beni e i redditi di Suo marito, saranno bloccati. Diversi infatti sono i tipi di pignoramento previsti nel nostro ordinamento: diretto, presso terzi, mobiliare o immobiliare. Dunque si può aggredire sia lo stipendio, sia i crediti che il debitore ha verso qualcuno (per esempio canone di locazione) ; ancora, si possono pignorare tutti i mobili e i beni pesenti nella casa dove abita o addirittura un immobile di Sua proprietà. Nonostante siano vari i rimedi che l’ordinamento offre, la tutela del coniuge separato ed “economicamente più debole” si rivela spesso compromessa dal percorso lungo e complicato prima che, per esempio, i beni mobili o immobili siano venduti all’asta. Il pignoramento presso terzi, conto corrente bancario o datore di lavoro, è forse, mettendocela tutta, il più rapido. Certo Signora bisogna avere il coraggio di cominciare, sennò il Suo credito non sarà mai esaudito.

*Studio legale Bernardini de Pace

 

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