“Buongiorno Avvocato, io e mio marito stiamo provando a trovare un accordo per la nostra separazione. Le cose tra noi non vanno bene da un po’ e io non so più nulla della sua situazione lavorativa: dovrebbe aver incassato il solito bonus annuale e forse ha ricevuto una promozione con incremento della retribuzione. Rifiuta di fornirmi ogni informazione. Come faccio a sapere se quello che mio marito propone di versare per il mantenimento di nostro figlio è in linea con le sue reali disponibilità? Grazie. Ludovica”
Cara Ludovica,
se mi avesse fatto questa domanda un anno fa Le avrei risposto che non avrebbe potuto far altro se non instaurare il procedimento di separazione e chiedere al Tribunale di ordinare a Suo marito il deposito in giudizio di tutta la documentazione economico-reddituale.
Per fortuna oggi ha a disposizione un rimedio più immediato.
Con la ormai famosa sentenza n. 19 del 2020 il Consiglio di Stato ha confermato il diritto di acquisire in via autonoma i documenti patrimoniali, reddituali e bancari del coniuge, tramite presentazione di una specifica istanza all’Agenzia delle Entrate e senza necessità della previa autorizzazione del Giudice del procedimento in materia di famiglia.
Dopo aver chiarito che le dichiarazioni dei redditi rientrano nella nozione di atti amministrativi, soggetti alla disciplina dell’accesso espressamente prevista dal nostro Legislatore (all’art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990), il Consiglio di Stato ha concluso che l’accesso difensivo ai documenti amministrativi – intesi, per l’appunto, come quei documenti contenenti dati reddituali, patrimoniali e finanziari - può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori del giudice della famiglia.
Ciò perché il diritto di acquisire questo tipo di documenti trova fondamento “nell’esigenza di agevolare gli interessati nell’ottenere gli atti per valutare se sia il caso di agire in giudizio a tutela di una propria posizione giuridica”.
Se questa è la ratio, lo strumento di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato anche prima dell’instaurazione del giudizio di separazione o divorzio. Esattamente come nel Suo caso.
Per arrivare a questa conclusione, il Consiglio di Stato ha affrontato e risolto il bilanciamento tra il diritto di accesso del richiedente e la tutela della riservatezza del titolare dei documenti, affermando che, nel caso di richiesta di documentazione patrimoniale, reddituale e bancaria riferibile al coniuge, vengono in rilievo “dati personali rientranti nella tutela della riservatezza c.d. finanziaria ed economia della parte controinteressata”.
Né può ritenersi che la richiesta di accesso violi il contraddittorio o sia lesiva del principio della parità delle armi e del diritto di difesa del soggetto titolare dei documenti, in quanto quest’ultimo ha a disposizione tutti gli strumenti procedimentali e processuali “per difendere la propria posizione contrapposta a quella del richiedente l’accesso”.
In particolare, ricevuta l’istanza di accesso da parte del coniuge/convivente, l’Agenzia dell’Entrate procederà con la comunicazione al controinteressato, così come previsto dalla legge n. 241 del 1990 (artt. 7 e 22, comma 1, lett. c). Il controinteressato potrà presentare motivata opposizione che verrà ponderata con l’interesse diretto, concreto e attuale della parte istante.
Infine, sebbene il caso esaminato faccia riferimento a un’istanza di accesso ai documenti patrimoniali del marito presentata dalla moglie, si tratta di uno strumento di tutela che può essere attivato a favore di ogni componente della famiglia, sia coniugata sia di fatto. Il Consiglio di Stato, infatti, ha chiarito che “l’accesso pieno e integrale alla condizione reddituale, patrimoniale ed economico-finanziaria delle parti processuali – siano essi coniugi o conviventi di fatto, anche rispetto ai figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti – è da considerare precondizione necessaria per l’uguale trattamento giuridico nell’ambito di tutti i procedimenti di famiglia”.
Dunque Ludovica, proprio per valutare la convenienza dell’accordo discusso o l’opportunità di agire in giudizio per la tutela del diritto al mantenimento di Suo figlio, dovrà presentare alla competente Agenzia delle Entrate un’istanza, ben motivata - ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, così come interpretati di recente dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 19 del 2020 - per ottenere le dichiarazione dei redditi di Suo marito unitamente all’elenco dei rapporti finanziari (conti correnti, disponibilità finanziarie, depositi finanziari) e dei negozi giuridici a lui riferibili, registrati nel periodo di interesse.
*Studio legale Bernardini de Pace
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