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L'avvocato del cuore
"Ero divorziata, il mio ex marito è morto.Posso avere pretese sul patrimonio?"

Caro Avvocato, mi chiamo Vittoria e sono divorziata da mio marito da ormai due anni. Mio marito mi ha sempre versato l’assegno divorzile. Qualche settimana fa, purtroppo, a causa di una brutta malattia che lo ha colpito, è deceduto. Quali sono i miei diritti? Anche se siamo divorziati, posso avanzare pretese sul suo patrimonio? Che differenza c’è, in questi casi, tra la separazione e il divorzio?

Generalmente il coniuge è un erede necessario: fa parte di coloro i quali non possono essere esclusi del tutto dalla successione, neanche con un testamento. Diverso è il caso nel quale si diventa ex coniugi, cioè quando interviene il divorzio. In questi casi, infatti, gli ex coniugi perdono la possibilità di succedere e, nell’ipotesi nella quale uno dei muore, il patrimonio del de cuius viene devoluto integralmente a favore degli altri eredi. Ciò non significa, però, che la perdita dei diritti ereditari dopo il divorzio sia assoluta: a determinate condizioni, il coniuge divorziato, ha diritto a un assegno periodico a carico dell’eredità. Infatti, se il coniuge defunto, prima di morire, versava l’assegno divorzile all’ex, i suoi eredi dovranno continuare a farlo - nei limiti dell’eredità percepita - per arginare lo stato di bisogno del superstite.

Per stato di bisogno, si intende quella situazione nella quale il coniuge superstite non abbia le risorse economiche sufficienti per far fronte alle proprie esigenze quotidiane. Comunque sia, il contributo non sarà confermato dal Giudice nella misura del precedente assegno divorzile. L’assegno a carico dell’eredità, infatti, pur avendo uguale natura assistenziale, è ben distinto da quello divorzile. La reale funzione dell’assegno post-mortem è quella di garantire a chi lo percepisce il proseguimento di una vita dignitosa. Nonostante tutto. Attenzione, però, questo diritto è escluso nell’ipotesi nella quale l’assegno divorzile sia stato versato in un’unica soluzione, la cosiddetta “una tantum”, poiché questa circostanza farebbe venire meno, per il coniuge superstite, la sopravvivenza di qualsiasi ulteriore diritto nei confronti del coniuge defunto.

Dunque, in presenza di questi presupposti, il Tribunale - su richiesta del coniuge divorziato superstite – può stabilire in suo favore un assegno periodico a carico dell’eredità. Per farlo, il Giudice dovrà tenere conto sia dell’importo dell’assegno divorzile che percepiva quando l’ex coniuge era in vita (tale importo, infatti, rappresenta il limite massimo dell’assegno da attribuire), sia la reale entità del bisogno e la reale entità del patrimonio lasciato in eredità. Peraltro, dovrà considerarsi anche l’eventuale pensione di reversibilità, le sostanze ereditarie, il numero e la quantità degli eredi e, soprattutto, le loro condizioni economiche. Tutto cambia, invece, se è in corso la separazione.

Anche se separati legalmente, moglie e marito continuano a essere considerati “coniugi”, perché tra loro rimane il vincolo coniugale, e, di conseguenza, sono considerati eredi l’uno dell’altro. Il coniuge separato “non colpevole”, infatti, succede all’altro deceduto, come se i due fossero ancora sposati. In sostanza, il coniuge al quale non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, gode degli stessi diritti successori del coniuge non separato. Diversamente, se la separazione è stata addebitata con sentenza passata in giudicato, il coniuge “colpevole” perde i diritti successori e potrà avere diritto al solo (eventuale) assegno vitalizio a carico dell’eredità. A condizione, però, che al momento dell'apertura della successione, già godesse di un assegno alimentare. Si prospetta, dunque, la stessa situazione del divorzio.

In conclusione, sperando di averLe chiarito le reali differenze tra la separazione e il divorzio, Le confermo, cara Signora, che, essendo Lei già titolare di un assegno divorzile da oramai due anni, potrà fare istanza al Giudice chiedendo che sia disposta la corresponsione di un contributo economico a carico dell’eredità del Suo defunto marito.

Studio legale Bernardini de Pace*

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