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L'avvocato del cuore
Testamento fai da te? L'avvocato risponde
Notaio

“Buongiorno, ho sentito dire che è possibile fare testamento senza dover necessariamente rivolgersi al notaio, è vero? Come si fa? Emanuela” 

Certo che si può, anche se non poche sono le insidie. È indispensabile, perciò, prestare molta attenzione quando si decide di redigere un atto così importante senza il supporto del tecnico della materia, notaio o avvocato che sia. 

Con il testamento, infatti, la persona dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, dei propri beni (ma non solo, dal momento che può contenere disposizioni non patrimoniali, come la nomina del tutore o il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio). 

Anche se non tutti ne sono a conoscenza, è la stessa legge a consentire ai soggetti di maggiore età (che non siano interdetti o incapaci) di redigere il testamento, direttamente e di proprio pugno. 

Premesso che tutti i tipi di testamento sono scritti – il testamento orale alla presenza di testimoni, detto nuncupativo, non è consentito dall’ordinamento italiano –, l’articolo 601 del codice civile, accanto ai testamenti “speciali”, distingue due forme di testamento “ordinario”: il testamento per atto di notaio (che può essere pubblico o segreto) e il testamento olografo. 

Olografo deriva dal greco hológraphos, termine traducibile in “tuttoscritto”, cioè autografo; il testamento olografo è, quindi, quel testamento scritto direttamente da colui che intende disporre delle proprie sostanze, senza la “necessaria partecipazione” del notaio. 

Quale atto dalle forme solenni, «il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore», oltre che riportarne le reali volontà; deve, cioè, rispettare dei requisiti di forma affinché sia valido. 

L’articolo 602 del codice civile ne individua tre: la completa autografia dell’atto, la datazione, la sottoscrizione. 

A garanzia dell’autenticità del testamento olografo, la legge prevede che le ultime volontà siano scritte integralmente di pugno da chi risulta autore dell’atto, pena la sua nullità. Non è quindi ammesso il testamento redatto a macchina o al computer, oppure scritto da una terza persona, anche se venisse poi firmato “a penna” dall’interessato; l’atto sarebbe ugualmente nullo (considerato, cioè, come se non fosse mai stato scritto e , quindi, improduttivo di alcun effetto) se la mano di chi fa testamento venisse sorretta e guidata da altri; sarebbe valido, invece, se il “testatore” (cioè colui che fa testamento) si facesse redigere la minuta da altri (magari da un esperto, come il notaio o l’avvocato), per poi ricopiarla e sottoscriverla “a mano”. 

Banalmente, ma neanche troppo, il testamento deve essere datato; deve cioè contenere l’indicazione di giorno, mese e anno. L’indicazione della data, anch’essa autografa, oltre che per verificare il rispetto dei requisiti in tema di capacità (a partire dalla maggiore età), si rende necessaria quando deve stabilirsi quale sia, fra due o più testamenti successivi provenienti dalla stessa persona, l’ultimo a essere stato scritto; è questo che infatti prevarrà in caso di previsioni contraddittorie. Se la data manca o è incompleta, il testamento è annullabile (cioè, in tutto e per tutto produttivo di effetti, almeno fino a quando non intervenga una sentenza ad annullarlo). 

Il testamento deve essere sottoscritto di proprio pugno. La funzione della sottoscrizione autografa è quella di individuare con certezza l’autore dell’atto. La firma (che deve essere leggibile) va posta in calce (cioè alla fine del foglio) o tuttalpiù a margine; deve indicare nome e cognome, ma può anche riferirsi al soprannome, al vezzeggiativo o al nome d’arte: ciò che rileva è che la firma individui con certezza e univocità il testatore. La violazione di tali regole determina la nullità del testamento, con le stesse conseguenze, quindi, dell’assenza di autografia. 

Ovviamente, l’osservanza di tutte queste “accortezze stilistiche” non evita il rischio che il testamento olografo vada alterato, distrutto o perso; per questo motivo è bene consegnarlo al notaio o, quantomeno, conservarlo in luogo sicuro. 

Inoltre, il rispetto dei soli requisiti di forma non deve far credere che il testamento sia già perfettamente valido; è necessario, infatti, rispettare anche tutte le altre norme dettate in materia di successioni testamentarie, a partire dalla quota di legittima, così come peraltro brillantemente illustrato su questo stesso blog (https://www.affaritaliani.it/blog/avvocato-del-cuore/conviventi-e-diritti-successori-il-legale-come-tutelarsi-675979.html). 

Ed è per questo che l’assistenza legale è consigliata già nella fase di redazione dell’atto. 

* Studio Legale Bernardini de Pace 

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