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Accertamento nullo se notificato con posta privata

Accertamento nullo se notificato con posta privata
equitalia

E’ inesistente l’avviso di accertamento notificato tramite posta privata.

E’ questo il principio stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che, con recente sentenza, ha accolto il ricorso presentato da un contribuente avverso degli avvisi di accertamento ricevuti per il tramite di corriere privato (sentenza n.1077/03/14, Presidente Dott. Giuseppe DI NARDO, depositata in segreteria il 12.12.2014 e liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).

Secondo i giudici molisani, infatti “solo in caso di utilizzo del servizio universale l’avviso di ricevimento della raccomandata costituisce atto pubblico ai sensi dell’art.2699 c.c. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedure di notificazione a mezzo posta eseguita col tramite dell’ufficiale giudiziario”.

Ne deriva che “nessuna presunzione di veridicità è possibile attribuire alle attestazioni relative alla consegna del plico effettuate dagli agenti di un servizio privato, sì che in caso di utilizzo della posta privata non si perfeziona il provvedimento amministrativo e non vi è certezza sulla data di consegna del provvedimento interessato”.

Nella sentenza, inoltre,  i giudici sottolineano come il soggetto incaricato del servizio privato di corrispondenza non rivesta alcuna pubblica funzione e pertanto la notificazione da questi eseguita è da considerarsi non già nulla ma DEL TUTTO INESISTENTE con conseguente esclusione di qualsivoglia possibile sanatoria.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, ne deriva che l’inesistenza della notifica degli atti impositivi comporta la loro nullità assoluta che può essere rilevata anche dallo stesso giudice (ossia rilevabile d’ufficio).

 

Avv. Matteo Sances

Dott. Hiroshi Pisanello

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