Fondato nel 1996 da Angelo Maria Perrino
Direttore responsabile Marco Scotti

Home » L’avvocato del cuore » “L’ex si disinteressa del figlio: è possibile imporre i giorni di visita?”

“L’ex si disinteressa del figlio: è possibile imporre i giorni di visita?”

“Se la legge prevede la possibilità di imporre al padre il riconoscimento del figlio, nessun giudice può obbligarlo a trascorrere del tempo col piccolo”

“L’ex si disinteressa del figlio: è possibile imporre i giorni di visita?”
madre figlio

“Gentile Avvocato, il mio ex compagno non ha riconosciuto nostro figlio Thomas alla nascita, ma dopo una lunga causa sono riuscita a ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità. Anche se oggi il papà è costretto a versare una cifra simbolica mensile per il mantenimento di Thomas, continua a disinteressarsi di lui. Non è mai andato a prenderlo a scuola, non l’ha mai portato a fare una passeggiata o a mangiare un gelato. Thomas, oggi, ha sei anni e inizia a risentirne. L’altro giorno mi ha chiesto come mai tutti i suoi amichetti hanno un papà e lui no. Il giudice può imporre al mio ex compagno un calendario di visite padre-figlio o, comunque sia, una maggiore presenza nella vita di Thomas?”

Cara Signora, se è vero che fare i genitori non è una facoltà ma un dovere, è anche vero che l’amore non può essere imposto.

Se, infatti, la legge prevede la possibilità di imporre al padre “il riconoscimento” del figlio, non può dirsi lo stesso per quanto riguarda il diritto di visita. Nessun giudice può, infatti, obbligare il padre a recarsi dal figlio per trascorrere del tempo insieme a lui.

La non coercibilità del diritto di visita comporta la conseguente impossibilità di applicare l’articolo 614 bis c.p.c. “misure di coercizione indiretta” nei confronti del genitore che rifiuta di frequentare il proprio figlio. L’articolo 614 bis c.p.c., infatti, presuppone l’inosservanza di un provvedimento di condanna, mentre il diritto-dovere di visita è un’esplicazione della relazione fra il genitore e il figlio, che può essere sì regolamentato dal giudice nei tempi e nei modi, ma non può mai essere oggetto di condanna a un facere, sia pure infungibile.

È risaputo che un rapporto, per essere sano e privilegiato, deve essere frutto di una scelta autonoma, e non certo oggetto di coercizione – né diretta né indiretta – da parte dell’ordinamento.

Peraltro, anche quando vi è un calendario di visita padre-figlio stabilito dal Tribunale e questo non viene rispettato dai genitori, il Giudice adito, ai sensi dell’articolo 709 ter c.p.c., potrà “solamente” ammonire il genitore inadempiente; disporre a suo carico il risarcimento dei danni, sia nei confronti del minore sia nei confronti dell’altro genitore; e/o condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di cinquemila euro, a favore della Cassa delle ammende.

Tuttavia, è chiaro che il genitore che trascura il proprio figlio avrà comunque delle conseguenze. Il Giudice, infatti, su domanda del genitore non inadempiente, può affidargli in via esclusiva i figli (art. 316, primo comma, c.c.); può dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale dell’altro genitore e può, altresì, adottare provvedimenti limitativi della responsabilità “per condotta pregiudizievole ai figli” (artt. 330 e 333 c.c.).

Oltretutto, il totale disinteresse del genitore nei confronti del proprio figlio, e la conseguente violazione degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale (cura, istruzione, educazione e mantenimento), determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano riconoscimento negli articoli 2 e 30 della Costituzione e nelle norme di natura internazionale, e legittima il genitore non inadempiente, o il figlio stesso, una volta maggiorenne, a chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c..

Quindi, per questi motivi, cara Signora, anche se non può obbligare fisicamente il padre a vedere Thomas, potrà rivolgersi al Tribunale per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni sofferti negli anni da Thomas. Si tratta dell’illecito endofamiliare c.d. da privazione del rapporto genitoriale che dovrà essere quantificato sulla base delle tabelle connesse al decesso di un genitore, avendo, la giurisprudenza di Legittimità, parificato la sofferenza legata all’assenza del genitore nella vita del figlio a quella della perdita dovuta alla sua morte. In alcuni casi “diminuite perché il rapporto umano non è perduto per sempre”.

*Studio Legale Bernardini de Pace