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Cassazione: pericolo gioco d’azzardo. Può essere strumento di autoriciclaggio

Il caso di una truffa che apre le porte a considerare il gioco d’azzardo come strumento speculativo. Le vie più facili per l’autoriciclaggio.

Cassazione: pericolo gioco d’azzardo. Può essere strumento di autoriciclaggio
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Il gioco d’azzardo è potenzialmente un’attività di riciclaggio e autoriciclaggio. Lo ha stabilito la Cassazione il 7 marzo scorso con la sentenza numero 13.795 della seconda sezione penale.

 

Il caso, sviluppatosi nel 2017, riguardava un milanese, Roberto Sanna, accusato di tentata truffa a carico di conoscenti e collocato agli arresti domiciliari. Sanna, secondo gli inquirenti, aveva organizzato uno schema di investimenti fittizi in società che dovevano realizzare poi parchi di energie alternative in Iran e Costa Rica. 

I truffati, in tutto sarebbero 5 milanesi di cui alcuni ben abbienti, erano stati contattati da Sanna nella quotidianità di tutti i giorni, quella tra genitori che portano i bambini allo stesso asilo. Non sprovveduti. Tra loro anche un avvocato. 

 

Sanna si era addirittura presentato, accompagnato dalle sue future vittime, ad alcuni rappresentanti del governo dell’Iran, vantando competenze da specialista. Poi nella vicenda sarebbe apparsa la promessa d’investimento di un socio coreano. Così approfittando dell’ipotesi di buoni guadagni si era fatto versare dai malcapitati su un conto 267.989 euro. A un certo punto però l’avvocato e gli altri soci prendono contatti con le società estere interessate per scoprire che la vicenda è fittizia e i documenti sono falsi. Così prima insistono per farsi restituire il denaro e non riuscendoci denunciano Sanna alla Guardia di finanza. Si scopre che questi aveva deviato i versamenti su carte ricaricabili per utilizzare il denaro giocandoselo in sale giochi e siti online; vero e proprio giocare d’azzardo, a testimonianza di una sorta di dipendenza patologica. Alla società usata per la truffa Sanna aveva dato lo stesso nome dell’asilo dove trovava le vittime.

 

Ma il Tribunale del riesame milanese aveva bocciato il provvedimento di ordinanza cautelare chiesto dai Pm sostenendo che i giochi e le scommesse non rientrino tra le attività speculative, ricevendo però così il ricorso del pm Luigi Furno che ha coordinato le indagini insieme al pm Eugenio Fusco, capo del dipartimento antitruffa della Procura. 

Il punto significativo della vicenda è che per il reato di truffa difficilmente vengono concessi gli arresti, anche se domiciliari. Ma in questo caso la Procura aveva aggiunto il reato di autoriciclaggio.

Un scontro tutto giocato in punta di interpretazione, su cosa sia o non sia “speculazione”. La Procura ha contrapposto alle argomentazioni del Tribunale del riesame che citava anche il dizionario Treccani, le raccomandazioni Ocse, del Fmi, le indicazioni della Commissione Antimafia e le osservazioni del governatore di Banca d’Italia, che inquadrano il gioco d’azzardo tra i canali preferenziali di riciclaggio. 

 

La Corte di Cassazione, nelle sue 17 pagine di dispositivo (sentenza con presidente Giovanni Diotallevi e relatore Stefano Filippini), ha dato ragione alla Procura sostenendo che Sanna ha svolto un’attività speculativa. Trattasi di scommesse e quindi di attività speculativa vera, in questo caso con autoriciclaggio.

“In definitiva, il ricorso del Pm va accolto”, scrive la Cassazione “disponendosi il rinvio al Tribunale per il riesame di Milano affinchè, alla luce dell’interpretazione qui affermata dei

commi 1 e 4 dell’art. 648 terl cod.pen., provveda a nuovo esame della concreta vicenda di specie”.