L’Inps riconosce l’indennità di malattia anche per il giorno precedente al rilascio del certificato quando la visita avviene in ambulatorio. La nuova regola è operativa dal 4 settembre 2026 e riguarda al massimo un giorno di retrodatazione.
Malattia, quando vale anche il giorno precedente
Fino alla nuova circolare, l‘Inps riconosceva il giorno precedente alla data di emissione del certificato soltanto quando il medico aveva effettuato una visita domiciliare.
La circolare Inps numero 92 del 4 settembre 2026 estende questa possibilità anche alla visita effettuata nello studio del medico. L’Istituto spiega di aver modificato le istruzioni tenendo conto dell’organizzazione attuale della medicina generale e della maggiore diffusione degli appuntamenti ambulatoriali programmati.
Un dipendente che si ammala oggi e viene visitato domani può quindi ottenere, ricorrendone le condizioni, la copertura anche per la giornata precedente alla visita. La data indicata non può però essere retrocessa liberamente di due, tre o più giorni.
Malattia, quando la retrodatazione non è ammessa
L’Inps fissa due condizioni precise. La data di inizio della malattia non può precedere di più di un giorno quella di rilascio del certificato.
Il giorno precedente non deve inoltre coincidere con sabato, domenica o un giorno festivo infrasettimanale. In quelle giornate il lavoratore deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale.
Se, per esempio, il lavoratore si ammala di lunedì e il medico lo visita martedì, il certificato può coprire anche il lunedì se ne ricorrono i presupposti. Una visita effettuata di lunedì non consente invece automaticamente di far partire il certificato dalla domenica.
La data è rilevante anche per il calcolo economico dell’assenza. L’Inps ricorda che il primo giorno dell’evento viene utilizzato per stabilire il periodo di carenza, le percentuali di indennizzo e il periodo massimo durante il quale può essere riconosciuta la prestazione.
La circolare non elimina l’obbligo di contattare tempestivamente il medico quando si è impossibilitati a lavorare.
Non cambia neppure il sistema del certificato telematico. Il medico trasmette il documento all’Inps e il lavoratore deve rispettare le normali disposizioni previste durante l’assenza, comprese quelle relative alla reperibilità per eventuali visite fiscali.
La modifica interessa quindi soprattutto il problema pratico di chi non riesce a essere visitato dal medico nello stesso giorno in cui iniziano i sintomi.


