Il Tar annulla il provvedimento "Bologna città 30", ecco quando il diritto smette di seguire la politica - Affaritaliani.it

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Ultimo aggiornamento: 07:58

Il Tar annulla il provvedimento "Bologna città 30", ecco quando il diritto smette di seguire la politica

Ecco perchè in questa vicenda il Tar non ha giudicato una scelta politica: ha semplicemente ricordato che anche le scelte politiche hanno delle regole

di Marco Palieri*

Città 30 a Bologna: quando il diritto smette di seguire la politica

Nel dibattito sulla “Città 30” la sentenza n. 126 del 20 gennaio 2026 del TAR Emilia-Romagna è stata subito usata come un’arma retorica: per alcuni la prova che il progetto fosse sbagliato, per altri l’ennesimo ostacolo giudiziario a politiche considerate virtuose. Entrambe le letture mancano il punto. Perché il TAR, in questa vicenda, non ha giudicato una scelta politica. Ha semplicemente ricordato che anche le scelte politiche hanno delle regole.

Il giudice amministrativo non è chiamato a stabilire se ridurre la velocità renda le città più sicure o più vivibili. Questo è terreno della politica e dell’amministrazione. Il suo compito è un altro, più ingrato ma essenziale: verificare se, nel perseguire quegli obiettivi, il potere pubblico sia stato esercitato nei limiti fissati dalla legge.

Il perno della decisione è l’art. 142 del Codice della strada. Nei centri abitati il limite ordinario è di 50 km/h; limiti diversi sono ammessi, ma solo a fronte di condizioni specifiche, riferite a singole strade o a singoli tratti, da accertare con un’istruttoria adeguata. La deroga è possibile, dunque, ma deve restare tale. Non può trasformarsi in una regola generalizzata.

Secondo il TAR, è proprio questo passaggio che non regge nella costruzione giuridica della “Città 30” bolognese. Il Comune ha richiamato obiettivi legittimi, come la sicurezza stradale e la qualità della vita urbana, ma ha poi esteso il limite dei 30 km/h a una parte molto ampia della rete viaria senza dimostrare, in modo analitico e puntuale, strada per strada, la presenza delle condizioni richieste dalla legge. La suddivisione del territorio in zone non è bastata a colmare questa carenza istruttoria.

La sentenza chiarisce anche un equivoco ricorrente. Il TAR non nega ai Comuni il potere di regolare il traffico, né mette in discussione la finalità di tutela della sicurezza. Ciò che viene censurato è il metodo: una regolazione che, nei fatti, assume carattere generale senza essere sorretta da motivazioni specifiche e da una valutazione proporzionata delle singole situazioni.

Il richiamo al principio di proporzionalità attraversa tutta la decisione. Non è sufficiente invocare benefici complessivi, per quanto condivisibili. Sul piano della legittimità amministrativa occorre dimostrare che il sacrificio imposto agli utenti della strada sia necessario e calibrato sulle caratteristiche concrete dei luoghi.

La sentenza non chiude la strada alle politiche di moderazione della velocità. Al contrario, ne indica con chiarezza il confine giuridico. Ignorarlo significa accettare un rischio noto: trasformare una scelta amministrativa in una questione giudiziaria. Ed è un rischio che nessuna politica urbana, per quanto ambiziosa, può permettersi di sottovalutare.

*Avvocato amministrativista